7 Agosto
da
7 Agosto
pubblicato il 30 Luglio 2010
alle
8:14
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7 Agosto
pubblicato il 30 Luglio 2010
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8:14
Attendi…
Assoutenti si è interessata più volte del carattere ingannevole della pubblicità di alcune compagnie aeree e marittime, segnalando all’Antitrust casi di pratiche scorrette e realizzando un controspot al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tenere sempre gli occhi bene aperti su certe offerte solo apparentemente convenienti (se vuoi saperne di più clicca qui ).
Una recentissima sentenza del Tar del Lazio, che ha esaminato il ricorso della società Forship nei confronti di una pronuncia dell’Antitrust, ci consente di affrontare di nuovo il tema della trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto.
Nel gennaio del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato [1] aveva sanzionato la Forship con una multa complessiva di 265.000 euro, di cui
– 175.000 euro per i messaggi pubblicitari riguardanti le tariffe per il trasporto di auto e passeggeri per la Sardegna e la Corsica e per mini crociere in Corsica (ad esempio “Super jackpot auto a un euro e supersconti su tutto il resto”), che enfatizzavano solo un aspetto dell’offerta, mettendo in secondo piano altre voci di costo che facevano lievitare in modo consistente il prezzo finale del biglietto;
– 90.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzio–assenso per i servizi supplementari (assicurazione e ristorazione): tali voci erano infatti già impostate e l’utente – nel caso in cui non fosse interessato – doveva “deselezionarle” espressamente.
Nel luglio del 2010 il Tar del Lazio [2] ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, che contenevano informazioni incomplete o fuorvianti. La possibilità di ulteriori notizie presso le agenzie di viaggio o sul sito internet non sana l’illeceità del comportamento, in quanto il codice del consumo dispone che il messaggio pubblicitario deve contenere da subito tutti gli elementi utili per consentire una scelta consapevole da parte dell’utente.
Con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti via internet, il Tar ha ribadito la necessità di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento e del Consiglio europeo, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) e che tale previsione si deve applicare anche per le voci di spesa accessorie; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciò annullato la sanzione di 90.000 euro comminata alla Forship.
27 luglio 2010 [URL]http://www.assoutenti.it/articolo.asp?sez=100&art=436[/URL]
informatevi
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p.s. se tutti si associano vedrai che moby e toremar se vogliono viaggiare devono fare gli stessi prezzi,questa è concorrenza,portare gli altri al ribasso.
gia quest'anno dalle casse di moby e toremar mancheranno diversi mila euro,ma tanti,tanti credimi
Comunque è una polemica vecchia non sanno più dove aggrappassi si portano dietro fallimenti su fallimenti e se li senti parlà loro so bravi gli altri so poverini.
Io preferisco essere poverino e non essere preso per il culo da nessuno.
" Chissà se si pole pagà l'aumenti della spazzatura e anco l'aumenti che ci saranno della nave co li soldi del Monopoly ? "
Quelli veri oramai scarseggiano
Leggiadri, divertenti, feroci eppure gentili. Vi amo !
bruno paternò , ammirato.
"Assessori-Geometri incompatibili" secondo la minoranza marcianese
La minoranza marcianese solleva il problema di compatibilità del mandato amministrativo degli assessori che esercitano anche la libera professione di geometra.
Di seguito il testo della interpellanza in argomento che è stata presentata
Il gruppo consiliare “Marciana col Sorriso” con la seguente interpellanza chiede di conoscere, con risposta scritta e discussione nel prossimo consiglio comunale, quali siano le decisioni che l'amministrazione da lei presieduta intende adottare in merito a quanto pubblicato su “IL SOLE24ORE” ( fascicolo l'esperto risponde -enti locali- N. 57 del 26/07/2010) che integralmente riportiamo:
“Ai sensi dell’art. 78 comma 3 D.Lgs 267/2000 “i componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. Poiché secondo l’art. 47 D.Lgs. 267/2000 l’Assessore è un componente della Giunta Comunale, la disposizione normativa sopra citata è senz’altro anche a lui applicabile. Ne consegue pertanto l’incompatibilità dell’esercizio della professione di geometra – in quanto competente in materia di urbanistica e di edilizia nonché di lavori pubblici – con la funzione di assessore (qualunque assessore, anche alla cultura), ove tale attività venga svolta nell’ambito del territorio da esso amministrato”.
Marciana col Sorriso
🙂
fate solo disinformazione , comunque la stagione si accorcera' anche a voi , anche se pagheranno solo i vs. dipendenti .
e poi non siamo mica tonti l'associazione albergatori c'ha la convenzione anche con moby , c'era scritto anche su tenews , chi pensate di prendere in giro ?