Una sentenza del Tar del Lazio sulla trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto
Assoutenti si รจ interessata piรน volte del carattere ingannevole della pubblicitร di alcune compagnie aeree e marittime, segnalando allโAntitrust casi di pratiche scorrette e realizzando un controspot al fine di sensibilizzare lโopinione pubblica sulla necessitร di tenere sempre gli occhi bene aperti su certe offerte solo apparentemente convenienti (se vuoi saperne di piรน clicca qui ).
Una recentissima sentenza del Tar del Lazio, che ha esaminato il ricorso della societร Forship nei confronti di una pronuncia dellโAntitrust, ci consente di affrontare di nuovo il tema della trasparenza delle tariffe dei servizi di trasporto.
Nel gennaio del 2009 lโAutoritร garante della concorrenza e del mercato [1] aveva sanzionato la Forship con una multa complessiva di 265.000 euro, di cui
– 175.000 euro per i messaggi pubblicitari riguardanti le tariffe per il trasporto di auto e passeggeri per la Sardegna e la Corsica e per mini crociere in Corsica (ad esempio โSuper jackpot auto a un euro e supersconti su tutto il restoโ), che enfatizzavano solo un aspetto dellโofferta, mettendo in secondo piano altre voci di costo che facevano lievitare in modo consistente il prezzo finale del biglietto;
– 90.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzioโassenso per i servizi supplementari (assicurazione e ristorazione): tali voci erano infatti giร impostate e lโutente โ nel caso in cui non fosse interessato – doveva โdeselezionarleโ espressamente.
Nel luglio del 2010 il Tar del Lazio [2] ha confermato il giudizio dellโAgcm sullโingannevolezza dei messaggi pubblicitari, che contenevano informazioni incomplete o fuorvianti. La possibilitร di ulteriori notizie presso le agenzie di viaggio o sul sito internet non sana lโilleceitร del comportamento, in quanto il codice del consumo dispone che il messaggio pubblicitario deve contenere da subito tutti gli elementi utili per consentire una scelta consapevole da parte dellโutente.
Con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti via internet, il Tar ha ribadito la necessitร di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento e del Consiglio europeo, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) e che tale previsione si deve applicare anche per le voci di spesa accessorie; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata รจ precedente allโentrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciรฒ annullato la sanzione di 90.000 euro comminata alla Forship.
27 luglio 2010 [URL]http://www.assoutenti.it/articolo.asp?sez=100&art=436[/URL]
