Secondo il codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.). Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare . Nell'ambito del territorio italiano, la residenza può essere riferita ad un solo luogo, ai fini dell'iscrizione alle liste elettorali, dell'abitazione che viene dichiarata come prima casa, e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti in una determinata località. Se una persona cambia residenza e non lo denuncia nei modi previsti dalla legge (articolo 44 c.c.) il cambiamento è inopponibile ai terzi di buona fede (ovvero a coloro che non ne fossero comunque a conoscenza).
l diritto alla residenza
Nell'ordinamento italiano la disciplina della residenza é contenuta, nella Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.) e nel D.P.R. 30/05/1989 n. 223.
Secondo la posizione su cui si è attestata la giurisprudenza, esistono due elementi costitutivi della residenza:
* un elemento oggettivo, dato dalla permanenza abituale della persona in un determinato luogo;
* un elemento soggettivo, dato dalla volontarietà di tale permanenza stabile, e tale volontarietà è desumibile anche dalla condotta della persona.
In presenza dei suddetti elementi, come stabilito dalla Cassazione (Cass. 1081/68), sorge in capo all'interessato un diritto soggettivo alla residenza, rispetto al quale la legge attribuisce all'autorità amministrativa compiti di mero accertamento, senza alcun margine di discrezionalità.
E' stato riconosciuto quindi al giudice ordinario il potere di obbligare la pubblica amministrazione al riconoscimento del diritto in capo all'interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, e di condannare la stessa al risarcimento dei danni.
Residenza e godimento dei diritti
L'iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza costituisce presupposto per beneficiare di molti dei diritti riconosciuti dallo Stato, compresi il diritto di voto e il diritto all'assistenza sanitaria. E ciò rende il diritto alla residenza particolarmente importante.
c) PER IRREPERIBILITÀ ACCERTATA A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, OVVERO, QUANDO, A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI, OPPORTUNAMENTE INTERVALLATI, LA PERSONA SIA RISULTATA IRREPERIBILE.
2 . I NOMINATIVI DELLE PERSONE RISULTATE IRREPERIBILI DEVONO ESSERE COMUNICATI, A CURA DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE, AL PREFETTO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'AVVENUTA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITÀ; ENTRO PARI TERMINE DEVONO ESSERE SEGNALATE ANCHE LE EVENTUALI REISCRIZIONI.