anzi….deve essere attenzione del genitore a non mandare il figlio a scuola..che fa finta di nulla….
In fondo basterebbe lasciare qualche autobus dalla sera prima a Pomonte e a Cavo (come tanti anni fa).
Se proprio ATL non ha autisti residenti a Pomonte e Cavo (che sarebbe la soluzione migliore), mandateli almeno a prendere servizio con una Panda aziendale o rimborsategli l'auto propria, consumerebbe molto meno di un autobus.
Lo so che i rimborsi dalla Provincia ATL li prende un tot a chilometro (autobus pieno o vuoto fa lo stesso) ma è assurdo che gli autobus partano vuoti la mattina presto e rientrino vuoti a Portoferraio dopo cena.
E con i soldi risparmiati magari ci verrebbe fuori una corsa in più.
BASTA CON GLI AUTOBUS VUOTI CHE NON SERVONO A NESSUNO.
1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (1)
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (2)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. (3)
avevo mandato l' invito per partecipare alla manifestazione mi ha appena inviato sto messaggio:
"Mi dispiace, so che dovete lottare , io amo l'Elba sono tre anni che ci vengo. Però ogni anno mi arrabbio per le cifre esagerate dei traghetti. Ma ci vengo sempre, solo che se si va avanti così, e nessuno come te si fa avanti nella lotta, il turismo che so sia già calato di parecchio, ne soffrirà tanto. Proprio io la regione Toscana nn la capisco, ha un patrimonio di bellezza, e invece di incentivare turisti e pendolari, per l'elba nn se ne frega niente, anzi da anche il monopolio ad una compagnia! Mi sembra così assurdo, noi con quello che spendiamo col traghetto potremo rimanerci almeno una settimana in più più o meno. E poi ci verrebbe anche voglia di venirci ogni tanto visto che abbiamo tanti amici ora lì! Non so che dirti."
"Il ricorso dello scrivente al TAR di Firenze (in corso di notifica anche innanzi al Consiglio di Stato per l’impugnativa avverso l’ordinanza di detto TAR che ha rigettato l’istanza di sospensiva) è stato proposto avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione in persona del suo Segretario generale ha comunicato che i pareri favorevoli della Commissione del Paesaggio, emessi con riferimento ad istanze di condono dal medesimo presentate, dovevano essere riesaminati dalla stessa Commissione nella nuova composizione.
Tale impugnativa di detto provvedimento e di quelli presupposti, ivi compresa quindi la disposizione impartita dal sindaco in data 11.6.2009 (subito dopo il suo insediamento e prima di qualsiasi deliberazione dei competenti organi) all’Ufficio Tecnico – Edilizia privata di “sospendere fino a nuova comunicazione ogni attività amministrativa relativa alla delibera de quo” vale a dire alla delibera di giunta n. 110 /2009, che secondo il sindaco stesso, presenterebbe profili di illegittimità, è stata da me proposta – come risulta dai motivi del ricorso – per il palese vizio di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento che affligge i provvedimenti impugnati, non ispirati alla tutela del pubblico interesse, bensì suggeriti da interventi ritorsivi contro lo scrivente (quale ex sindaco nonché attualmente consigliere di minoranza) e che si risolvono in un pregiudizio per tutti i cittadini che come lo scrivente hanno in corso pratiche di condono nelle quali sia già intervenuto il parere positivo della commissione per il Paesaggio.
Detti intenti ritorsivi emergono:
– dalla circostanza che il Sindaco ha adottato senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia sul punto del Consiglio oppure della Giunta, la suddetta direttiva, che veniva ad impedire l’ultimazione dell’iter dei condoni richiesti sebbene in tale iter fosse già intervenuto il parere favorevole della Commissione del Paesaggio;
– dalla circostanza che gli impugnati provvedimenti sono frutto di un palese stravolgimento del contenuto della Delibera n. 218/2009 (di revoca della precedente Delibera n. 110/2009) la quale poiché prevedeva l’effetto ex nunc di tale revoca, non consentiva di sottoporre a riesame i pareri favorevoli già espressi dalla precedente Commissione del Paesaggio e che la collettività dei soggetti che avevano richiesto i condoni aveva interesse che fossero posti a fondamento del provvedimento finale di condono;
– dalla circostanza che comunque l’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 non consentiva tale riesame postumo dei pareri già resi;
– dalla circostanza che il Comune si è ben guardato dopo aver disposto, con provvedimento a firma del Segretario Comunale Prot. n. 9105 del 30/06/2010 il riesame dei pareri favorevoli della Commissione del Paesaggio già intervenuti nelle pratiche di condono che mi riguardano, dall’adottare provvedimenti confermativi di quelli già adottati in precedenza da detta Commissione;
– l’intento ritorsivo dell’operato del Comune d’altronde traspare dalle premesse stesse della Delibera consiliare n. 54 dell’8/11/2010 dove leggesi la seguente affermazione testuale del sindaco: “…Nei passati cinque me ne sono capitate di tutti i colori e mai mi sono sentito vittima di ritorsioni, ho fatto ricorso e mi sono difeso nelle sedi competenti” che chiaramente attiene alla vicenda nella quale il Comune, di cui all’epoca ero sindaco, si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 2921/2001 presso il Tribunale di Livorno in cui fra gli imputati vi era l’attuale sindaco Ruggero Barbetti.
Si noti per inciso che proprio per la posizione processuale che il sindaco aveva all’epoca in cui è stato nominato, nel noto procedimento penale nel quale risultava imputato e nel quale era avvenuta la costituzione di parte civile del Comune contro di lui, si pone la questione della sua compatibilità con l’assunzione della carica. Infatti l’esclusione della rilevanza ai fini della incompatibilità della costituzione di parte civile nel processo penale recata dall’ultima parte dell’art. 63 comma 1 n. 4 TUEL è chiaramente riferibile alle sole costituzioni di parte civile poste in essere dal consigliere comunale in eventuali procedimenti penali e non già alle costituzioni di parte civile del Comune (la cui revoca, peraltro, se avvenuta dopo la nomina dell’amministratore stesso nel Consiglio Comunale non farebbe venir meno l’incompatibilità non potendo operare la revoca stessa ex tunc).
Pertanto il mio ricorso al Tar di Firenze, essendo rivolto ad oppormi ad una serie di provvedimenti adottati in violazione dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 ed in falsa applicazione della Delibera di Giunta n. 218/2009 e con palese intento ritorsivo verso di me quale ex Sindaco ed attuale Consigliere di opposizione nonché con incontestabile pregiudizio per tutti i cittadini che avevano in corso procedimenti di condono nei quali erano già intervenuti pareri favorevoli della Commissione del Paesaggio costituisce una lite promossa per fatto connesso all’esercizio del mandato e pertanto non determina, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, alcuna incompatibilità con la carica di consigliere comunale.
E’ comunque da rilevare che nonostante il sindaco nelle premesse della Delibera Consiliare n. 454/2010 di avvio del procedimento teso alla mia rimozione da Consigliere comunale, abbia espresso un formale e strumentale rammarico verso tale iniziativa (dimenticando che ben maggiori motivi di personale rammarico dovrebbero essergli suggerititi dalla sua posizione nei rapporti con il Comune nel precitato giudizio penale, ancora pendente) invitandomi a ritirare il ricorso di fronte al Tar, debbo rilevare che per concretizzare e rendere effettivo tale intento manifestato (ovviamente solo a parole) egli dispone di un’ineccepibile e giuridicamente corretta strada maestra, ossia la comunicazione del provvedimento confermativo dei pareri favorevoli della Commissione per il paesaggio a suo tempo intervenuti.
In tale contesto è evidente, invece, che la intrapresa procedura ex art. 63 TUEL di declaratoria della incompatibilità del sottoscritto, per aver proposto ricorso avverso provvedimenti dell’Amministrazione frutto di intenti ritorsivi connessi all’esercizio del mio attuale mandato di consigliere e del mio precedente operato di sindaco e pregiudizievoli per la collettività dei cittadini, deve ritenersi illegittima e se ne chiede l’interruzione per assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Faccio comunque riserva di ogni azione, nelle competenti sedi di giustizia, anche onde determinare una complessiva verifica delle situazioni di incompatibilità (effettive e non strumentalmente addotte come è avvenuto nella fattispecie che mi riguarda) verificatesi nella composizione degli organi collegiali del Comune di Capoliveri".