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Caro Giobbe da Cosmopoli [/COLOR]
Hai fatto bene, come al solito, a sollevare con energia un problema che sonnecchia da decenni e che è sempre stato trattato con noncuranza dalle coalizioni che hanno governato Portoferraio, sia di sinistra che di destra. Evidentemente l’ entità della questione, vista la valenza storico-architettonica ‘internazionale’ delle Fortezze medicee, non è stata compresa appieno ( forse sarebbe più appropriato dire per niente ) dai nostri amministratori.
Sotto il profilo del comportamento non c’è dubbio che le giunte che si sono succedute a palazzo abbiano sbagliato clamorosamente a non informarsi e a non informare la cittadinanza su un caso così importante.
Sotto il profilo giuridico il dilemma ( sono beni privati o demaniali ? ) al momento non è di facile soluzione, soprattutto perché non siamo in possesso dei necessari elementi sulla cronologia dei passaggi di proprietà. Cerco di spiegarti nel modo più semplice possibile come stanno le cose.
Se si prescinde dalla Legge Nasi n. 185 del 1902, sulla cui efficacia la giurisprudenza non è concorde, la prima legge di tutela effettiva dei beni storici-artistici-archeologici-architettonici è la Legge Rosadi n. 364 del 20 giugno1909, i cui concetti sulla inalienabilità sono rimasti, peraltro, anche nella successiva normativa sui beni culturali, ossia la legge 1 giungo 1939 n. 1089, il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, il Decreto Legislativo 42/2004 con modifiche e integrazioni. Della suddetta legge del 1909 ritengo utile trascrivere tre articoli che fanno al caso nostro :
[COLOR=darkblue]VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:[/COLOR]
ART. 1 .SONO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE LE COSE IMMOBILI E MOBILI CHE ABBIANO INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETNOLOGICO O ARTISTICO.
ART. 2 .LE COSE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO INALIENABILI QUANDO APPARTENGONO ALLO STATO, A COMUNI, A PROVINCIE, A FABBRICERIE, A CONFRATERNITE, A ENTI MORALI ECCLESIASTICI DI QUALSIASI NATURA E AD OGNI ENTE MORALE RICONOSCIUTO.
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SU LE CONFORMI CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, ISTITUITO CON LA LEGGE 27 GIUGNO 1907, N. 386, POTRÀ PERMETTERE LA VENDITA E LA PERMUTA DI TALI COSE DA UNO A UN ALTRO DEGLI ENTI SOPRA NOMINATI QUANDO NON DERIVI DANNO ALLA LORO CONSERVAZIONE E NON NE SIA MENOMATO IL PUBBLICO GODIMENTO.
ART. 29 .LE ALIENAZIONI, FATTE CONTRO I DIVIETI CONTENUTI NELLA PRESENTE LEGGE, SONO NULLE DI PIENO DIRITTO.
Occorrerebbe sapere, perciò, se la prima vendita di una parte delle Fortezze a privati è anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore ( fine giugno ) della legge 364/1909. Nel primo caso l’acquisto sarebbe legittimo, nel secondo sarebbe nullo. In ogni modo, essendo stati quegli immobili pagati dai privati con una compravendita che presumo regolare, spetterebbe al Tribunale Civile ( di Livorno in questo caso ) definire con sentenza di primo grado ( che poi deve passare in giudicato ) la legittimità o la nullità dell’atto.
Comunque, fin da SUBITO, Comune e soprattutto Soprintendenza di Pisa hanno il potere di dare prescrizioni ai privati per la fruizione di un bene comune da parte della collettività. C’è da chiedersi perché il Comune non si sia fatto parte diligente per evitare che ( è capitato anche a me ) non venisse imposto un iniquo e illegittimo balzello a chi vuole ammirare l’imponenza e la bellezza del faro e del paesaggio. Infine, non c’è dubbio che eventuali stanzoni e camminamenti nel sottosuolo del Forte Stella siano demaniali.
[COLOR=darkblue]M.Z [/COLOR] 🙁