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IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA[/SIZE] [/COLOR]
E' stato firmato ed è in attesa di emanazione il decreto che rende operativa l'Iva ad esigibilità differita, prevista dal decreto anticrisi.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha recentemente firmato il decreto attuativo dell'art. 7 della L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008 (cosiddetto «decreto anticrisi») concernente il pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del compenso (Iva «per cassa»). Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni introdotte dalla L. 2/2009
L'art. 7 della L. 2/2009 ha stabilito che l'Iva derivante da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese e professionisti diventa esigibile, e va quindi versata all'Erario, nel momento in cui si riceve il relativo pagamento da parte dell'acquirente. La misura riguarda solamente i rapporti «business to business», e quindi le operazioni effettuate nei confronti di cessionari in possesso di partita Iva. Inoltre il beneficio non si applica a tutte le operazioni ricadenti in regimi speciali di applicazione dell'Iva, ivi compreso il reverse-charge. Per accedere al beneficio la fattura deve recare l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita e del riferimento normativo. Inoltre l'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione, termine che non si applica in ogni caso qualora prima del decorso dello stesso l'acquirente sia stato sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale.
Le previsioni del decreto attuativo
Il comma 1 dell'art. 1 del decreto attuativo individua i destinatari delle norme i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o prevedono di realizzare in caso di inizio dell'attività, un volume di affari ai fini Iva non superiore a Euro 200.000. Dunque le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da questi soggetti possono usufruire dell'esigibilità differita, comunque fino al momento dell'eventuale superamento della soglia. La limitazione ai soli soggetti con volume di affari ridotto comporta evidentemente un'applicazione estremamente ridotta della misura, riducendone drasticamente l'impatto.
Dal punto di vista pratico le operazioni concorrono a formare il volume di affari ai fini Iva e la percentuale di detraibilità, e vanno computate nella liquidazione periodica, mensile o trimestrale, relativa al mese o trimestre nel quale è stato incassato il corrispettivo, ovvero nel quale è scaduto il termina di un anno. In caso di incasso parziale l'imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica in proporzione alla somma incassata. Di contro l'acquirente dei beni o fruitore dei servizi ha diritto alla detrazione dell'Iva pagata dal momento in cui ha pagato, ed in caso di pagamento parziale in proporzione alla somma corrisposta.
Da segnalare infine che le disposizioni saranno applicabili a decorrere dalle operazioni effettuate dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ancora non avvenuta.