Sentenza Corte di Cassazione 16 maggio 2011, n. 10720
Danno da inondazione – Fiume gestito da consorzio – Responsabilità per danni da cose in custodia – Mancata manutenzione – Sussiste
Il Consorzio che gestisce un fiume è responsabile dei danni da inondazione ex articolo 2051, Codice civile, se non ha fatto ordinaria attività di manutenzione.
Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 16 maggio 2011, n. 10720. Secondo i Giudici, la responsabilità per danni da cose in custodia (articolo 2051, Codice civile) è esclusa solo dalla prova del caso fortuito. In particolare può costituire caso fortuito in relazione ai danni dei proprietari di appartamenti invasi dalle acque di un fiume gestito da un consorzio, tracimate seguito a eccezionali e forti piogge, solo se il consorzio dimostri di avere effettuato la scrupolosa manutenzione del sistema di smaltimento delle acque e nonostante ciò l’evento si è verificato.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 24 febbraio 2000 (omissis) conveniva in giudizio il (omissis) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, parcheggiata all'interno della propria unità immobiliare in Bassano del Grappa, a seguito della tracirnazione della roggia Cornara, gestita dal (omissis) avvenuta il 7 ottobre 1998. In esito al giudizio, in cui si costituiva il (omissis) contestando la propria responsabilità, il Giudice di pace di Bassano del Grappa rigettava la domanda. Avverso tale deeisione la (omissis) proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l'appe11ato il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza depositata in data 8 agosto 2005 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza la (omissis) ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste il consorzio con controricorso illustrato da memoria a norma dell'articolo 378 C.p.c.
Motivi della decisione
Le due doglianze, svolte dalla ricorrente, intimamente connesse tra loro ed articolate, la prima, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2051 C.c., e la seconda, sotto il profilo del vizio motivazionale, si fondano sulla premessa che il Tribunale avrebbe violato ogni elementare iter logico, "tanto da inficiare la motivazione della sentenza di gravi ed insanabili lacunosità e contraddittorietà", ritenendo che l'esondazione probabilmente non si sarebbe prodotta se la roggia fosse stata sottoposta ad adeguata manutenzione ed aggiungendo, subito dopo, che gli interventi manutentivi del consorzio, ancorché assolutamente sporadici, dovevano ritenersi adeguati stante l'esistenza dello "scolmatore" realizzato alla fine degli anni ottanta, inidoneo a smaltire soltanto la portata eccedente i 7,5 mc/s e quindi solo la portata d'acqua in caso dl piogge estremamente rilevanti. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato i principi in materia di responsabilità ex articolo 2051 C.c. la quale può essere esclusa solo dal fortuito laddove nella specie il (omissis) non aveva fornito la prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa ed alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Entrambe le censure meritano attenzione. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 Codice civile viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola suffieiente a determinare l'evento.
In particolare il principio è stato affermato con riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a quella per cui è causa — una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato. (Cassazione 5658/2010)
Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione del Tribunale di Bassano del Grappa, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
PQM
La Corte aceoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione del Tribunale di Bassano del Grappa, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.
Cosi deciso in Rorna in camera di consiglio in data 11 aprile 2011.
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2011.