Qualcuno ha notizie del Corriere Elbano?
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[COLOR=darkblue][SIZE=4] IL GOSPEL DEI VOCAL BLUE TRAINS DOMENICA 15 DICEMBRE NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CAMPO NELL’ELBA [/SIZE] [/COLOR]
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/gospel.JPG[/IMGSX] Domenica 15 dicembre a Marina di Campo nella chiesa Parrocchiale si terrà il concerto dei Vocal Blue Trains. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale del comune rientra in quelli che sono gli eventi in cartellone per le prossime feste natalizie. Un appuntamento di spicco che non poteva mancare in un programma importante di eventi come quello predisposto in occasione delle prossime feste. Il concerto avrà inizio alle ore 17.00 . I Vocal Blue Trains sono un gruppo vocale fondato e diretto da Alessandro Gerini, cantante e arrangiatore Italo-Polacco. Una realtà poliedrica che sposa l'impronta corale del gospel e della polifonia tradizionale con le moderne sonorità della musica elettronica e dell’ambient house.Il progetto conta oltre 60 concerti in Italia, Europa e Asia, e vanta prestigiose partecipazioni ad alcuni tra i più importanti festival internazionale come il Lucca International Choir Festival (Italia), Wien International Festival for Choirs and Orchestras (Austria), il Prague Advent Choral Meeting (Repubblica Ceca) ed il Jeju International Choir & Symposium 2018 (Corea del Sud) e Moscow Sounds 2019 (Russia).
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/portopi.JPG[/IMGSX] Il porto di Piombino ha prodotto il nuovo "Atto di Indirizzo" avviando un percorso importante, sfruttando il suo essere punto strategico nel Mediterraneo ponendosi come un modello di riferimento strategico.
"Aver trovato nella manifestazione d'interesse tante aziende pronte a investire nel nostro porto - afferma Fratelli d'Italia Piombino- è di buon auspicio affinché ci sia finalmente quella partenza tanto aspettata che possa dare nuovi respiri non solo al porto, ma anche alla città. Un plauso dunque all'adsp dell'alto tirreno che con tanti sforzi è riuscita a dare futuribilità e importanza alla nostra infrastruttura".
Tra gli interessati agli spazi ci fa piacere che ci sia Manta, perciò il gruppo Onorato ha mantenuto l'impegno non solo con il porto ma con una intera città aspettando che possa anche dare vita a nuove linee commerciali e passeggeri per le isole maggiori oltre che per l'isola d'Elba, questo ciò che afferma il responsabile nazionale della navigazione di Fratelli d'Italia Luigi Lanera. Un progetto importante con tanti nuovi posti di lavoro di nostra infrastruttura. Auspichiamo che Piombino possa diventare anche un HUB per le autostrade del mare".
Luigi Lanera - Responsabile nazionale navigazione FDI
Luca Baragatti - coordinatore FDI Piombino
[COLOR=darkred][SIZE=5] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO [/SIZE] [/COLOR]
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/vittoria.JPG[/IMGSX] Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2019, proposto da Walter Montagna, Leonardo Cardelli, Gianluca Carmani, Gianfrancesco Ballerini, Giuseppe Linguanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza; contro Ufficio Elettorale del Comune di Capoliveri non costituito in giudizio;
Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Grassi, Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
nei confronti Andrea Gelsi, Antonello Colombi, Lorenzo Zini, Stefano Baldetti, Vittorio Ugo Morosi, Gabriele Puccini, Andrea Crispu, Gabriele Rotellini, Ruggero Barbetti, Italo Andrea Sapere, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180; per l'annullamento- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2019, nella parte in cui ha assegnato alla Lista n. 1 “Competenze e valori per Capoliveri” n. 1148 voti anziché n. 1155 effettivamente riportati e, dunque, nella parte in cui (avendo riportato la lista n. 2 n. 1148 voti) non ha proclamato eletto Sindaco del Comune di Capoliveri il candidato della Lista n. 1 sig. Walter Montagna, nonchè nella parte in cui non ha attribuito 8 seggi e non ha proclamati eletti gli otto candidati della medesima Lista n. 1, secondo la graduatoria riportata alla pagina n. 12 del medesimo verbale;- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 26 maggio 2019 delle sezioni n.1 e n. 2 ed in particolare del verbale delle operazioni elettorali del 26 maggio 2019 della Sezione n.1 nella parte in cui non ha assegnato alla Lista n. 1 e al candidato Sindaco Walter Montagna n. 1 voto, come da pagina 42 del relativo verbale;- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2 nella parte in cui non ha assegnato n. 6 voti alla Lista n. 1 ed al candidato Sindaco Walter Montagna, ma bensì ha illegittimamente annullato n. 6 schede;- solo in via subordinata, del verbale del 26 maggio 2019 delle operazioni di voto della Sezione n. 3, nella parte in cui ha assegnato n. 4 voti alla lista n. 2, con preferenza a tale Sapere Daniela, non candidata in alcuna lista, e quindi del verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 27 maggio 2019, nella parte in cui ha assegnato n. 1148 voti alla lista n. 2 anziché n. 1144 e n. 1148 voti alla Lista n. 1 anziché n. 1150 (aggiunti n. 1 voto sezione n. 1 e n. 1 voto sezione n. 2), con proclamazione anche in questo caso a Sindaco del sig. Walter Montagna ed a consiglieri comunali i primi 8 candidati della lista n. 1, in ordine di preferenze;- del medesimo verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 27 maggio 2019, con il quale si è disposto il ballottaggio, che non doveva essere disposto, stante la maggioranza di n. 1155 voti conseguita dalla Lista n. 1;- del verbale del 10 giugno 2019 dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per il completamento delle operazioni non ultimate dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 a seguito di turno di ballottaggio;- del verbale del 10 giugno 2019 delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, contenente la proclamazione degli eletti e l'attribuzione dei seggi;- del verbale delle operazioni degli uffici elettorali del 9 giugno 2019 delle sezioni nn. 1, 2 e 3;- dell'avviso di proclamazione degli eletti affisso all'albo pretorio del Comune in data 12.6.2019;- della deliberazione del Consiglio Comunale di convalida degli eletti n. 45 del 24.06.2019;- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito;
Nonché per la correzione ex art. 130, comma 9, c.p.a. del risultato elettorale del 26 maggio 2019 delle elezioni amministrative del Comune di Capoliveri nel seguente modo:- assegnazione alla Lista n. 1 n. 1155 voti e alla Lista n. 2 n. 1148 voti (o in subordine, rispettivamente, n. 1150 e 1144);
- dichiarare la Lista n. 1 vincitrice delle elezioni;
- proclamare eletto Sindaco il sig. Walter Montagna;- proclamare eletti Consiglieri comunali della lista n. 1 i seguenti otto candidati (doc. 1 e 22): Cardelli Leonardo (218 preferenze), Carmani Gianluca (126 preferenze), Luperini Daniele (103 preferenze), Rossi Donatello (87 preferenze), Bellissimo Alessio (81 preferenze), Di Fazio Laura (54 preferenze), Niccolò Censi (48 preferenze), Gianfrancesco Ballerini (45 preferenze);- proclamare eletti consiglieri della Lista n. 2 i seguenti candidati: sig. Andrea Gelsi (candidato Sindaco), Antonello Colombi (117 preferenze), Lorenzo Zini (103 preferenze), Italo Sapere (a seguito delle dimissioni di Barbetti) (40 preferenze);
In via subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1 e 2, annullare le operazioni di scrutinio del turno del 26/27.5.2019 e del successivo ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione delle elezioni, per quanto esposto sopra sub motivo n. 3;
In via ulteriormente subordinata e solo nel caso di mancato accoglimento dei motivi di ricorso n. 1, 2 e 3, annullare le operazioni di scrutinio del ballottaggio del 9.6.2019 e disporre la rinnovazione del turno di ballottaggio, per quanto esposto nel motivo n. 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andrea Gelsi e di Antonello Colombi e di Lorenzo Zini e di Stefano Baldetti e di Vittorio Ugo Morosi e di Gabriele Puccini e di Andrea Crispu e di Gabriele Rotellini e di Ruggero Barbetti e di Comune di Capoliveri e di Italo Andrea Sapere;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 26 maggio 2019 si sono svolte nel Comune di Capoliveri (comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco. Alla competizione elettorale hanno partecipato solo due liste: la n. 1 - “Competenze e Valori per Capoliveri” di cui il signor Montagna Walter era il candidato sindaco; la n. 2 - “Capoliveri Bene Comune“ con candidato sindaco il signor Gelsi Andrea.
Entrambi i candidati ottenevano al primo turno 1148 voti e a seguito del ballottaggio è stato eletto Sindaco il signor Gelsi Andrea con 1227 voti; il signor Montagna Walter otteneva, invece, 1206 voti.
Con il ricorso in oggetto Montagna Walter, nella sua qualità di candidato sindaco per la lista “Competenze e valori per Capoliveri”, e i candidati della medesima lista Cardelli Leonardo, Carmani Gianluca, Ballerini GianFrancesco e il signor Linguanti Giuseppe elettore nel Comune di Capoliveri, impugnano il risultato delle operazioni elettorali contestando il risultato di parità emerso dopo il primo turno elettorale e conseguentemente chiedono di invalidare il risultato del successivo turno di ballottaggio.
In via principale deducono l’illegittimo annullamento di almeno 7 schede contenenti voti che avrebbero dovuto essere attribuiti alla lista n. 1 escludendo così il ballottaggio.
In via subordinata, i ricorrenti contestano l’attribuzione di quattro voti alla lista numero 2: si tratterebbe di voti nulli e il riconoscimento di tale nullità sortirebbe il medesimo effetto sulla proclamazione del signor Montagna al sindaco al primo turno.
In via subordinata, rilevano poi che nella sezione n.1 vi sarebbe un errore nel numero complessivo dei votanti: tale errore che avrebbe determinato la mancanza di una scheda e di un voto, inficerebbe l’intera competizione che dovrebbe essere rinnovata. In via ulteriormente subordinata, infine, contestano l’esito del ballottaggio per irregolarità procedurali che determinerebbero incertezza nel conteggio delle schede bianche e nulle e quindi necessità di ripetere il ballottaggio.
Il Comune di Capoliveri si è costituito in giudizio e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e mancanza di concretezza in ordine alle istanze istruttorie dedotte, ha contestato nel merito le violazioni dedotte e chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 settembre 2019, fissata per la discussione con decreto presidenziale 27 giugno 2019 n. 292, con ordinanza collegiale n. 1255, si disponeva di acquisire:
a) relativamente alla sezione 1 e alle operazioni elettorali del primo turno di votazione la scheda contestata e non attribuita di cui al paragrafo 27 del verbale delle operazioni elettorali della sezione e inserita nella busta n. 5-ter allegata al medesimo verbale;
b) relativamente alla sezione 2 la busta 5-ter allegata al verbale delle operazioni elettorali di sezione contenente le schede nulle.
Il giorno 7 ottobre 2019, alla presenza dei difensori delle parti, si è proceduto all’apertura del plico contenente le suindicate schede e alla acquisizione al fascicolo in copia in formato digitale.
In data 28 ottobre 2019 si sono costituiti in giudizio i controinteressati.
I ricorrenti nella memoria depositata il 21 novembre 2019 ne hanno eccepito la tardività.
All’udienza del 3 dicembre 2019, previa discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. - In primo luogo, con riferimento alla questione preliminare concernente la tardiva costituzione dei controinteressati il Collegio deve rilevare che la costituzione in giudizio è tardiva.
Infatti l'art. 130, comma 5, c.p.a., fissa nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti il termine entro il quale l'amministrazione resistente e i controinteressati devono depositare le proprie controdeduzioni, e tale termine, dato che il ricorso è stato loro notificato al più tardi l’8 luglio 2019, alla data di deposito della memoria di costituzione in giudizio (28 ottobre 2019) era abbondantemente scaduto.
Tuttavia, considerato che l'art. 130, c.p.a., a differenza di quanto statuiva l'articolo 82, comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non definisce come perentorio il termine per la costituzione in giudizio, conformemente a quanto costituisce ius receptum per il rito ordinario, va affermato che è ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso, con la conseguenza che per effetto della costituzione tardiva la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove sia decorso il relativo termine.
Peraltro nella fattispecie i controinteressati hanno provveduto a depositare memoria difensiva nei termini assegnati dal Collegio a seguito del compimento dell’attività istruttoria di esame delle schede, sicché non sussistono ragioni per ragioni per disporre lo stralcio dagli atti del giudizio della memoria dagli stessi depositata.
2. – Ciò premesso si può passare ora a esaminare le schede acquisite al fascicolo a seguito dell’istruttoria svolta e il primo motivo con cui i ricorrenti, invocando il principio del favor voti e l’inesistenza di cause di nullità del voto, deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 71 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 54, 57, 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; la violazione di legge e/o eccesso di potere per violazione delle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici delle sezioni elettorali; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
2.1 - La prima scheda in esame è quella contestata e non assegnata nella sezione 1, contenente croce segno sia nel riquadro della lista n.1 che in quello della lista n.2: il crocesegno posto sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l’intento di cancellarlo, mentre il crocesegno apposto sulla lista 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista 1 è scritto a caratteri maiuscoli “SI”.
Il Collegio, pur consapevole che in base al principio c.d. del favor voti la validità del voto deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (e non appare irragionevole ritenere che, nella specie, l’elettore avesse voluto esprimere il proprio voto a favore del candidato Sindaco Walter Montagna e della lista n. 1 a lui collegata), non può non rilevare che nella scheda all’esame l’apposizione del segno “SI” a fianco del riquadro della lista sia indicativa di un ripensamento dell’elettore, espresso in maniera tale da integrare un segno di riconoscimento e un insanabile violazione della modalità di voto prescritta, posto che l’elettore, nel caso di errore materiale come quello in ispecie, aveva l’obbligo di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto.
Invero, a norma dell'art. 64, comma 2, n. 2), del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono nulli i voti contenuti in schede, "che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, 21 settembre 2005, n. 4933; idem, 11 dicembre 2015, n. 5654), l’espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, “come volta a prescrivere la sussistenza della certezza circa la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché la inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome”. Conseguentemente, "l'accertamento della idoneità di segni, scritture o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell'elettore deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo, stante l'evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto" (Consiglio di Stato, V, 7 gennaio 2013, n. 12).
La cancellazione o la alterazione del voto già espresso costituisce, dunque, chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito (per i comuni fino a 15.000 abitanti) dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 che indica, cioè prescrive, come si effettua la votazione cosicché le modalità diverse non possono considerarsi idonee ad esprimere validamente il consenso elettorale (cfr. Consiglio di Stato, V, 19 agosto 2015, n. 3949).
In ragione di quanto sopra e tenuto conto dei su richiamati indirizzi interpretativi, può quindi affermarsi che la scheda all’esame, con l’uso di una espressione (“SI”) a fianco dell’area del segno sul contrassegno, rappresenta un’ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità di voto prescritta, che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale.
2.2 – Fra le schede annullate nella sezione 2 si prende innanzitutto in esame quella contenente crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e voto di preferenza espresso tanto nel riquadro della lista n.1 quanto nel riquadro della lista n. 2 per il candidato BELLISSIMO” appartenente alla lista 1.
La scheda è stata legittimamente annullata in quanto, per le medesime considerazioni sopra svolte, il voto espresso dall’elettore non solo non consente di individuarne con certezza la volontà, ma rende nulla la scheda rinvenendosi nella specie un caso tipico di riconoscibilità del voto e violazione delle norme che regolano la modalità di espressione del voto.
Anche in questo caso, infatti, il crocesegno sul simbolo della lista n. 1 e l’indicazione del voto di preferenza per il candidato Bellissimo (candidato appartenente alla lista 1) tanto nel riquadro della lista 1, quanto nel riquadro della lista 2 rappresenta una condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sancito dall’art. 71 del d.lgs. n. 267 del 2000 e quindi un invalida manifestazione del consenso elettorale.
2.3 - Altra scheda annullata nella sezione 2 contiene croce segno a cavallo fra il simbolo della lista 1 e il nome del candidato sindaco “Walter Montagna”, nonché espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per “VITTORIO”; Va innanzitutto rilevato che in nessuna delle due liste esiste un candidato di nome o di cognome Vittorio.
Trattasi, dunque, all’evidenza di scheda nella quale l’elettore scrivendo il nome Vittorio nella riga delle preferenze nel medesimo riquadro della lista contrassegnata ha reso riconoscibile il suo voto rendendo nulla la scheda.
2.4 – Per la loro identità si esaminano congiuntamente le altre schede annullate e acquisite al fascicolo, tutte contenenti croce segno sul simbolo della lista 1 ed espressione del voto di preferenza nel riquadro della medesima lista per un candidato appartenente alla lista n. 2: si tratta di 3 schede con preferenza al candidato “ROTELLINI” - “Rotellini Gabriele” - “GABRIELE ROTELLINI”; e di 2 schede, l’una con preferenza al candidato “PUCCINI”, l’altra con preferenza al candidato “BARBETTI”.
In queste schede, a parere del Collegio, non è possibile riscontrare “la volontà effettiva dell’elettore” e ciò in quanto appare molto più plausibile ritenere che in un Comune piccolo con popolazione di 4000 abitanti quale è Capoliveri, l’elettore – colpevolmente o meno o incurante delle regole per le modalità di espressione del voto – indicando specificamente la preferenza intendesse far eleggere alla carica di consigliere comunale quel candidato da lui conosciuto e di fiducia. L’attribuzione del voto alla lista contrassegnata non sarebbe perciò rispettosa della volontà dell’elettore.
Invero nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti la volontà dell’elettore si manifesta più efficacemente esprimendo il voto di preferenza che nelle Comunità meno numerose riflette la conoscenza del candidato prescelto. Il voto alla lista, che ha indubbiamente maggiore e determinante spessore politico nella formazione della maggioranza consiliare, invece assume particolare rilievo nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ove è ammesso il voto disgiunto e conseguentemente la validità del voto di lista per le elezioni a Sindaco, a norma dell’articolo 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che espressamente sancisce l’inefficacia della preferenza espressa per un candidato diverso dalla lista votata facendo comunque salvo il voto di lista.
Tale disposizione, contrariamente quanto sostenuto dai ricorrenti, non può essere invocata nel caso di specie.
Ritiene, infatti il Collegio che nelle votazioni in Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ancorché le istruzioni ministeriali (pag. 104-105) annoverano fra i casi di schede contenenti voti di preferenza nulli proprio l’ipotesi in esame specificando che “la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella sceda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista”, non può che darsi rilievo alle modalità di espressione del voto e alle specifiche disposizioni in materia.
In particolare, l’articolo 71 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, che detta le norme per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni sino a 15000 abitanti, al comma 5 dispone “Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. […]”.
Tale norma, riprende esattamente quanto stabilito l'articolo 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che aveva sostituito l’articolo 55 del D.P.R. 570 del 1960 (che prevedeva la possibilità di voto disgiunto ammettendo l’espressione di voto a favore di una lista e a favore di candidati appartenenti ad altre liste) e introdotto per l’elezione dei consiglieri comunali il sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Sindaco.
La giurisprudenza consolidatasi quando vigeva l’articolo 5 della legge n. 81 del 1993 ha fermamente affermato che l’articolo 5 citato, "per il suo carattere di specialità prevale sull'art. 57, co. 2, D.P.R. n. 570 del 1960 secondo cui sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata" (cfr. Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2007, n. 5913; idem, 14 novembre 2000, n. 6104; 18 agosto 1997, n. 923) e conseguentemente, "qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa":
Ecco perché in un comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non può ritenersi applicabile il principio del favor voti come risultante dalla lettura combinata degli articolo 57 e 64 del D.P.R. n. 570 citato: considerare inefficace l’espressione di preferenza e valido il voto di lista non salvaguarderebbe la volontà dell’elettore.
Tanto basta a ritenere l’infondatezza delle censure dedotte e la legittimità dello scrutinio delle schede votate nella prima e seconda sezione.
2.5 - Ciò posto vanno ora esaminate le censure dedotte, in via subordinata e per l’ipotesi che sia stato confermato il risultato di parità fra i candidati Sindaci per essere state respinte le censure rivolte avverso la nullità dei voti espressi a favore della lista 1 nelle schede sopra esaminate.
Affermano i ricorrenti che nella sezione 3 sarebbero state ritenute valide almeno 4 schede attribuite alla lista 2 contenenti crocesegno sul simbolo della lista n.2 ed espressione del voto di preferenza a favore di Daniela Sapere non presente fra i candidati della lista 2, né tanto meno nella lista 1. Essi sostengono, quindi, che per le stesse ragioni che hanno determinato il Collegio a respingere le censure dedotte in via principale devono essere dichiarati nulli i voti espressi a favore della lista 2 nelle schede sopra illustrate trattandosi di fattispecie identica a quella di cui alle 5 schede della sezione 2 con il voto al Sindaco Montagna e preferenza a candidati dell’altra lista.
In proposito il Collegio deve innanzitutto osservare che non si tratta di fattispecie identica atteso che le schede della sezione 3 in contestazione, come da dichiarazione sostitutiva del Presidente di seggio della terza sezione elettorale (v. doc. n. 24 ricorrenti), conterrebbero la croce sul simbolo della lista “Capoliveri Bene comune” e preferenza a Sapere Daniela, nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista Capoliveri Bene Comune, ma non candidata in nessuna delle due liste.
In questo caso è del tutto evidente e indubbio che l’elettore abbia inteso votare per la lista n. 2 e il suo candidato Sindaco.
La preferenza espressa non può costituire motivo di nullità del voto per le seguenti ragioni:
- la signora Daniela Sapere è il vicepresidente del comitato promotore della lista votata;
- nell’elenco dei candidati consiglieri in lista con “Capoliveri Bene comune” compare il signor Italo Sapere; - anche se la circostanza non vale a sanare l’inefficacia del voto di preferenza, è del tutto ragionevole ritenere che l’elettore, in questo caso, abbia fatto confusione fra il candidato Italo Sapere e la vicepresidente del comitato promotore della lista;- conseguentemente, nella specifica fattispecie, l’erronea indicazione del nome di battesimo del candidato alla carica di consigliere non giustifica dubbi di incertezza circa la volontà effettiva dell’elettore di votare la lista n. 2.
Tanto basta a ritenere l’infondatezza della istanza subordinata e la piena correttezza del risultato elettorale del primo turno.
3. - Con il motivo di ricorso rubricato sub n. 3, dedotto peraltro in via gradatamente subordinata, i ricorrenti assumono che tutto lo scrutinio del primo turno elettorale e, per illegittimità derivata e conseguente, del turno di ballottaggio sarebbero viziati in quanto la somma complessiva dei votanti nella prima sezione ammonterebbe a n. 601 e non a n. 600, come invece riportato in tutti i documenti e i verbali redatti fino al verbale dell’Adunanza dei Presidenti del 27 giugno 2019.
Il vizio denunciato, è del tutto privo di pregio.
Va infatti rilevata l’assoluta genericità e l’assenza di alcun supporto probatorio a sostegno della denunciata non corrispondenza “del numero totale delle schede al numero dei votanti”.
I ricorrenti, nel tentativo di invalidare le operazioni elettorali, vorrebbero trasformare una mera irregolarità nella compilazione del verbale della sezione n. 1 in un vizio invalidante le votazioni di quella sezione, nella quale, a loro dire, non sarebbe stata scrutinata ovvero non conteggiata una scheda elettorale: quella del seicentounesimo votante.
Una semplice e oggettiva lettura del verbale delle operazioni elettorali, al contrario, evidenzia che trattasi di errore materiale compiuto nella compilazione del verbale all’atto di riportare il dato frazionato e quello finale del numero delle elettrici e degli elettori votanti.
4. - La reiezione di tutte le doglianze fin qui esaminate impone di esaminare anche il motivo rubricato sub n. 4, dedotto in via ulteriormente subordinata per il caso di mancato accoglimento anche nel motivo n. 3, con il quale i ricorrenti contestano le operazioni di ballottaggio e in particolare il completamento delle operazioni non ultimate dell’ufficio elettorale della sezione n. 1 del Comune di Capoliveri a seguito del turno di ballottaggio operato dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione in violazione dell’articolo 67 del D.P.R. n. 570 del 1960 che stabilisce espressamente che il Presidente dell’Adunanza dei Presidenti di sezione: “..riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato….”.
Il motivo è totalmente privo di fondamento e del tutto pretestuoso.
Tutte le affermazioni poste a fondamento del motivo all’esame sono ictu oculi smentite dall’analisi della documentazione in atti. In particolare i verbali dell’Adunanza dei Presidenti dimessi in atti dalla parte ricorrente e il verbale della I Sezione elettorale depositato dal Comune di Capoliveri dimostrano inequivocabilmente che da parte dell’Adunanza dei Presidenti non vi è stato alcun completamento delle operazioni elettorali non ultimate dall’Ufficio elettorale della prima sezione, né alcuna manipolazione dei risultati elettorali.
Al riguardo è sufficiente rilevare che nella I sezione, come risulta al § 24 – Schede bianche del verbale relativo alle operazioni elettorali del turno di ballottaggio, le schede bianche scrutinate sono cinque e non diciassette.
E tanto basta a far cadere il “castello accusatorio” costruito dai ricorrenti.
Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, attesa la specificità della materia elettorale e la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore Riccardo Giani, Consigliere Alessandro Cacciari, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE Rosaria Trizzino
IL SEGRETARIO
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In risposta a Francesco SP ,nel caso della signora colpita dal new delhi, l'ospedale non ha eseguito gli screening dovuti, ma è stata dimessa e ricoverata in Rsa rischiando di diffondere il batterio ad altri soggetti a rischio, e poi proprio perché da anni vi è il problema dei superbatterio che mi meraviglio che non sia stata eseguita la giusta profilassi e che una persona debba morire da sola in una stanza isolata, anche se anziana e se fosse stato un giovane....
credo che in questi la politica la buona politica dovrebbe intervenire e non solo scrivere sui giornali che interverranno perché in Toscana tra qualche mese si vota e non ci lamentiamo poi che intervenga la magistratura a dare un senso di giustizia. POLITICI fate il vostro lavoro
Ancora una volta esprimo il mio apprezzamento per la sollecitudine degli interventi di ASA . Telefonato la mattina per segnalare un problema al mio impianto, nel primo pomeriggio erano sul posto due tecnici che con gentilezza e disponibilità hanno controllato il mio contatore e risolto il problema. ASA avrà delle responsabilità riguardo il dissalatore, ma per quel che riguarda la rapidità degli interventi e l' attenzione che mostra verso i suoi utenti non si può che riconoscerne i meriti.
Da Porto Azzurro, via Italia. Giovedì 12 dicembre.
“ Il cuore del progetto, salvo azioni sperimentali dedicate alla mobilità (ad esempio lo shopping bus in corso di sperimentazione a Portoferraio), consiste nel confrontarsi con gli altri partner, condividere esperienze e costruire strategie finalizzate al raggiungimento di una mobilità sostenibile. “ Questo dice il comunicato dell’amministrazione di Portoferraio. Excusatio non pentita, accusatio manifesta. Lascio al libero lettore valutare se oggi in un mondo così devastato, con la fame nel mondo ma anche in Italia, si possa spendere 1 milione di euro per le finalità sopra descritte. Ad maiora
[COLOR=darkred][SIZE=5] Allerta meteo arancione, scuole chiuse in tutti comuni [/SIZE] [/COLOR]
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/allerta.JPG[/IMGSX]
Per l’Arcipelago Toscano infatti è stata diramata l’allerta meteo arancione per raffiche di vento molto forti con mare molto mosso, dalle 12 di venerdì 13 dicembre fino alla mezzanotte. A decidere per la sospensione dell’attività didattica sono stati tutti comuni dell'isola
Con la criticità arancione infatti si prevedono fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree anche estese. Sono possibili rotture di rami e cadute di alberi, di tegole e cornicioni, danni agli edifici, con trasporto di materiale vario.
[COLOR=darkblue][SIZE=4] I REGALI DI NATALE NEL NUOVO VOLANTINO EURONICS PORTOFERRAIO [/SIZE] [/COLOR]
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/sotto.JPG[/IMGSX] Ormai il Natale bussa prepotentemente alle nostre porte e con esso anche l’esigenza e la voglia di fare i regali. Allora ecco la straordinaria serie di offerte contenute nel nuovo volantino Euronics che sarà valido fino al 24 dicembre. Si chiama Sottocosto, il Natale ha la passione per gli sconti. Sfogliandolo si può vedere quali sono tante idee regalo a prezzi eccezionali da portare sotto l’albero di Natale.
Alcuni esempi: Smart Tv Led da 55 pollici a 599 euro, venduta quindi con uno sconto del 40%
Lavatrice Samsung, € 349 con sconto del 50%
Notebook H.P. 699 € con sconto del 22%
I Phone XS € 799 con sconto del 25%
Smart Tv Led Philips da 43 pollici € 319 con sconto del 28%
Huawei Media Pad T5 € 199 con uno sconto del 28%
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Grandi brand, prodotti di ogni tipo, prezzi bassissimi e la garanzia del marchio Euronics e Gruppo Nocentini per affrontare in modo conveniente gli acquisti natalizi. In questa occasione Euronics propone anche un bonus Switch Off digitale terrestre, un contributo ministeriale per l’acquisto di tv o decoder. Infine l’immancabile tasso zero e il pagamento rateale.
Tutti i collaboratori di Euronics augurano buone feste alla clientela
Non so cosa ci sia ancora da “chiarire “ sul batterio cosiddetto “New Delhi”: c’è una procedura aziendale, rispondente alle evidenze scientifiche, che prevede che tutti i portatori vengano messi in isolamento da contatto, oltre ovviamente a tutte le precauzioni igieniche standard. Questo non annulla del tutto la trasmissione ma la limita il piú possibile. C’è stato un aumento dei casi in Toscana, ma il problema dei batteri resistenti, correlato all’uso (e abuso) di antibiotici, è un problema mondiale: perché mai dovremmo farne un caso elbano o toscano? In quanto alla signora di cui si è parlato, niente ci fa pensare che sia deceduta per il New Delhi, e se le sono state impedite le visite e gli spostamenti significa che le procedure sono state attuate male. Procedure che comunque, per i sanitari che studiano un po’, erano note anche prima che l’Asl diramasse le sue linee di condotta.
Se rimangono dubbi sarò felice di chiarirli per quanto posso, mentre non condivido che su questo si faccia allarmismo o strumentalizzazione politica (anche se sono ben lontano da questa giunta regionale) basandosi non sulla correttezza, bensí sulla disinformazione.
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/plasma1.JPG[/IMGSX]
[COLOR=darkred][SIZE=4] MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019 AL CENTRO TRASFUSIONALE DI PORTOFERRAIO, SARÀ TEMPO DI PLASMA DAY. [/SIZE] [/COLOR]
La struttura, grazie alla disponibilità degli operatori, prolungherà l’orario di apertura fino alle 11,30, mettendo a disposizione dei donatori 10 posti prenotabili con inizio alle ore 7,30.
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente al numero 0565-926719 (dopo le 10,30) o presso le Associazioni di appartenenza.
La possibilità di donazioni prolungate è estesa anche a quelle di sangue intero (dalle ore 7,30 alle ore 12,00)
L’iniziativa mira a valorizzare la donazione del plasma, emocomponente prezioso, utilizzato nelle emorragie e nelle ustioni, nonché come fonte di albumina, fattori della coagulazione ed immunoglobuline.
[COLOR=darkred][SIZE=4] Enrico Zinno presenta “FAVOLA PSICHE AMBIENTE” [/SIZE] [/COLOR]
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/libro.JPG[/IMGSX] Possono la cultura, il libro, le favole , salvare l’ambiente, gli esseri viventi e il mare soffocato dalla plastica? Interrogativi su cui discutere insieme ad Enrica Zinno che presenta all’Isola d’Elba il suo ultimo libro “Favola psiche ambiente”. L’incontro si svolgerà nella sala consiliare del municipio di Campo nell’Elba ed è stato organizzato per le ore 17 di sabato 14 dicembre dall’assessore campese, alla cultura Chiara Paolini che introdurrò la scrittrice nella sua presentazione. Enrica Zinno architetto e libera professionista vive a Genova ma ha radici elbane che mantiene saldamente con l’Isola. Si interessa da sempre ai temi del risparmio energetico, della salvaguardia ambientale e della tutela della biodiversità. Da alcuni anni comunica questi temi in una serie di libri di facile lettura, rivolti al grande pubblico e in particolare ai più giovani, fermamente convinta che “la cultura e la conoscenza dei problemi sono il primo passo per trovare soluzioni sostenibili”. Enrica non perde occasione per richiamare l’attenzione sull’ecosistema dell’Arcipelago Toscano e delle sue isole, protagoniste di alcune sue opere precedenti che hanno ricevuto importanti riconoscimenti. L’ultimo libro “Favola Psiche Ambiente”, edito da Phasar con riferimenti alla nidificazione della tartaruga Caretta Caretta Federica che nel 2017 ha nidificato a Campo nell’Elba è dedicato al problema della plastica nel mare in Mediterraneo e negli Oceani e ha ricevuto il Premio Speciale per Ambiente e Civiltà nell’ambito del Premio Internazionale Santa Margherita Ligure 2019. “Tramite lo strumento antico e potente della favola – spiega l’autrice - le storie di animali simbolici, spesso tratte dalla cronaca, attirano l’attenzione di adulti e giovani sui pericoli, ma pure sulle soluzioni per salvare ambiente e psiche, garantendo alle generazioni future uno sviluppo sostenibile, cioè quello che mantiene intatte le risorse del Pianeta per le generazioni future”. Tramite QrCode si possono visionare dal libro i filmati citati nel testo.
[COLOR=darkblue][SIZE=4] ILLAZIONI, PAROLE E VERITA' SU ELBA SHARING DESTINATION [/SIZE] [/COLOR]
[IMGSX]https://www.camminando.org/FOTO_24/sharing1.JPG[/IMGSX]
Ringraziamo della nota e della segnalazione apparsa qualche giorno fa sulla stampa relativa al programmazione nota come “Elba Sharing”.
Cogliamo l’occasione per fornire informazioni e stato dell’arte del progetto, anche se queste sono tutte, ovviamente, disponibili on line nel sito dedicato elbasharing.com
Solo per inciso, fatichiamo a trovare un nesso tra quanto lamentato rispetto alle competenze e alle scelte dell’autorità portuale -se non abbiamo capito male- relative al Porto di Piombino e le richieste, legittime e doverose, riferite al programma Elba Sharing.
Civitas Destination è un progetto della Commissione Europea (programma di finanziamento Horizon 2020 ) finalizzato al miglioramento della mobilità sostenibile in territori insulari, che mette insieme isole di diverse dimensioni e caratteristiche accumunate da una accentuata fruizione turistica (Elba, Madeira, Valletta, Limassol, Rethymno, Gran Canaria).
Nello specifico le azioni previste per l’isola d’Elba, a cui hanno aderito due soli comuni (Portoferraio e Rio Marina) rientrano nel contenitore definito Elba Sharing.
Il cuore del progetto, salvo azioni sperimentali dedicate alla mobilità (ad esempio lo shopping bus in corso di sperimentazione a Portoferraio), consiste nel confrontarsi con gli altri partner, condividere esperienze e costruire strategie finalizzate al raggiungimento di una mobilità sostenibile.
Questo attraverso la stesura e l’adozione di alcuni strumenti di panificazione, tra cui il Sump (Piano Urbano della mobilità sostenibile) che è in fase di elaborazione.
Il processo di stesura dei piani della mobilità è normalmente piuttosto complesso (ad esempio per Gran Canaria sono stati necessari 5 anni di intensa attività con un articolato percorso partecipato), e può necessitare di tempi lunghi durante i quali ovviamente non possono essere visibili risultati tangibili.
Comune di Portoferraio
Staff Elba Sharing
Ritengo interessante questo post ripreso da Rioblog
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L'amministrazione capoliverese blocca nuovamente i lavori per la costruzione del dissalatore di Mola. Mi chiedo se è giusto che i cittadini debbano pagare il prezzo di questi disservizi perpetrati oramai da diverso tempo ad opera di figure che hanno forti interessi, diretti o indiretti, economci privati nelle zone limitrofe. Non è assolutamente fuori luogo supporre la lobby dei grossi consumatori di acqua prelevata dalle falde Elbane e quindi non disponibile per il resto della cittadinanza che deve importarla a caro prezzo dalla val di Cornia, siano fortemente interessate al fallimento del progetto Dissalatore. Non è che questi 'produttori d'acqua boicottano il Dissalatore perchè sotto sotto pensano di venderne una quota consistente ad ASA che poi ce la rivende? A pensare male qualche volta si coglie nel segno, recita un saggio detto Invito la cittadinanza Elbana a dedicare la propria attenzione a questo caso perchè più passa il tempo e più c'è bisogno di mettere a punto soluzioni serie di approvvigionamento idrico vista l'evidente criticità della risorsa. Si tenga pure conto del fatto che quando una risorsa scarseggia, chi la detiene, è sempre meno propenso a cederla ad altri. Passello
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Giuliano R
Vedo con piacere che l'azienda ASL Toscana nord ovest risponde con chiarezza sui casi di questi giorni della 'Rsa, mi aspetterei anche una risposta sul caso del superbatterio new delhi avvenuto all' ospedale di Portoferraio con i relativi chiarimenti sulle procedure adottate dall' azienda visto che dai monitoraggi settimanali pubblicati dall"ARS Toscana i casi sono sempre in aumento, e perché le forze politiche di opposizione lsia locali, provinciali la lega, forza Italia, i cinque stelle a livello regionale non si attivano con un interrogazione regionale a tutela della salute elbana. Attendiamo notizie.
MI DOMANDO E DICO QUESTI SIGNORI DELLA CGIL DI PORTOFERRAIO CHE RISPECCHIANO L'ANDAMENTO DELL'ITALIA SONO GIORNI GIORNI CHE NESSUNO RISPONDE MAI AL CENTRALINO VORREI SAPERE SE QUESTA GENTE RESISTE PIÙ SOTT'ACQUA CHE AL LAVORO? PER ESPERIENZA MIA PERSONALE MI SONO ACCORTO CHE È IL PEGGIOR SINDACATO D'ITALIA SE POI VOGLIAMO UN CONFRONTO NE POSSIAMO PARLARE LIBERAMENTE PERO' LA DOMANDA E PERCHÉ TUTELANO L AZIENDE INVECE DEGLI OPERAI