Il conflitto di interessi può definirsi quale condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse funzionalizzato: in una siffatta situazione sorge, quindi, l’obbligo del dipendente di informare l’Amministrazione e di astenersi (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069). La definizione normativa appare coerente, del resto, con lo ius receptum per cui le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte a tutelare il prestigio della Pubblica Amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo.
In altri termini, conflitto d’interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo “a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale” (Piano Nazionale Anticorruzione 2019).
Basta, per ora, ricordare che la legge anticorruzione (190/2012) ha introdotto l’art. 6-bis nella legge generale sul procedimento amministrativo (241/1990), norma che impone ai responsabili del procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi in presenza di un conflitto di interessi, obbligandoli a segnalare ogni situazione di potenziale conflitto. Il DPR 62/2013 ha ulteriormente delineato le circostanze in cui un dipendente pubblico dovrebbe astenersi, sottolineando la vastità degli interessi che potrebbero generare un conflitto, che vanno oltre gli interessi puramente patrimoniali, essendo eventualmente coinvolti interessi personali, familiari o di frequentazione, nonché, in senso ancora più ampio, la presenza di “gravi ragioni di convenienza”, lasciando al responsabile dell’ufficio di appartenenza la decisione finale sull’astensione.
Silvia R.
