Sant'Iddio. E' mai possibile esordire con un "non conosco i termini esatti del problema" e poi scrivere dieci righe (strampalate? opinabili? fate voi) come se i termini del problema fossero conosciuti fin nei minimi dettagli?
Eppure qualcuno non fa altro che scrivere senza leggere nulla di quello che scrivono gli altri. E riparte sempre da zero. Lo farà apposta? Boh! Vediamo se ora si legge l'ordinanza (provvisoria) del TAR e cosa ci capisce.
Come tutti gli atti del TAR sono su internet. Copio e incollo.
"""Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana(Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA Maurizio Nicolosi, PresidenteEleonora Di Santo, Consigliere, EstensoreBernardo Massari, Consigliere per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,dell'ordinanza Sindacale Comune di Marciana n. 38 del 26.06.2012, anticipata via fax in data 29.06.2012, notificata in data 2.07.2012, e di ogni altro atto ad essa annesso, presupposto e conseguente;
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2012, proposto da: Itrim S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luciana De Filippo, Rossella Pulci, con domicilio eletto presso Francesca Niccoli Vallesi in Firenze, via L. Cherubini n. 20; Comune di Marciana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Repetti, Fabio Colzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via San Gallo n. 76; Angela Provenzali; Mara Spadoni, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Romano, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marciana e di Mara Spadoni;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non sembrano sussistere gli estremi del pregiudizio grave e irreparabile, non essendo questo automaticamente ricollegabile al transito da parte di terzi sullo stradello per cui è causa;
Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che le stesse possano essere compensate, stante la peculiarità della vicenda contenziosa;
P.Q.M. (per questo motivo) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare. Spese della fase cautelare compensate.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:IL PRESIDENTE L'ESTENSOREIL SEGRETARIOSilvia LazzariniEleonora Di Santo"""
Fra l'altro il ricorso non è rubricato come "violazione di domicilio" a mano armata (di tronchesi) come vorrebbe qualcuno qui, che allora bastava una querela in caserma dai carabinieri, ma: Oggetto del ricorso: RIPRISTINO USO PUBBLICO DI STRADA VICINALE – ORDINANZA N. 38 DEL 26.06.2012 Comune di Marciana.
Qualcosa vorrà pur dire. Tempo al tempo, comunque.