Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto in parte, tre ricorsi presentati contro il Decreto (DPCM) 159/13 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) appena entrato in vigore ( lo è dal 1 gennaio u.s.).
Le tre Sentenze (Sezione Prima del TAR del Lazio, n. 2454/15, 2458/15 e n. 2459/15) hanno di fatto modificato parzialmente l’impianto per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR).
Il TAR, nello specifico, ha accolto soltanto il ricorso sull’illegittimità del regolamento dell’ISEE nella parte in cui considera come reddito disponibile anche i proventi legati alla disabilità (pensione e accompagnamento con la sentenza 2458). E nella sentenza 2459 ha ritenuto illegittima la franchigia prevista per i maggiorenni con disabilità e quella più alta per i minorenni con disabilità.Il Tar, richiamando i fondamentali principi della Costituzione enunciati negli artt. 3, 32 e 38, dichiara che la pensione di invalidità e le indennità di accompagnamento NON DEVONO ESSERE INSERITI TRA I REDDITI DISPONIBILI. Il loro inserimento, costituirebbe infatti una penalizzazione nei confronti delle fasce sociali più deboli.
Per questo motivo, il nuovo Isee, adottato dopo interminabili lavori parlamentari ed entrato in vigore solo lo scorso 1° gennaio, è stato giudicato illegittimo dal Giudice Amministrativo nelle parti dove è previsto che nel reddito complessivo venga conteggiata anche LA PENSIONE E L’INDENNITA’ RICEVUTA DAL SOGGETTO, accertato disabile.
L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’INPS, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate “TOTALMENTE” invalide.
Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per "IL RIMBORSO DELLE SPESE CONSEGUENTI ALL'OGGETTIVA SITUAZIONE DI INVALIDITA' e non è assimilabile ad “ALCUNA FORMA DI REDDITO” ed è esente da imposte. L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai ciechi assoluti, alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999) ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003) alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza", a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005). 19 dicembre 2015.
Roma – 19 dicembre 2015
L'Aula della Camera (con 278 no, 131 si' e 30 astenuti) ha respinto l'emendamento di Fratelli d'Italia, a cui il governo aveva dato parere contrario, che chiedeva di escludere dal computo dei redditi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.
L'esclusione delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento, come redditi aggiuntivi, viene sostenuta anche da Sel e Movimento 5 stelle perché, sottolineano, "si sottraggono risorse ai più deboli".
PS-Cosa devono fare ancora per farci capire che sono forti con i deboli e deboli con i forti?