Alleanza Nazionale verso la PdL
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Alleanza Nazionale verso la PdL
pubblicato il 11 Dicembre 2008
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22:35
[COLOR=darkblue]VARIANTE GESTIONALE ALTRO MEGA ERRORE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE [/COLOR]
SI RIPORTANO DI SEGUITO LE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE TOSCANA SULLA VARIANTE GESTIONALE DEL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Oggetto: Comune di Campo nell·Elba (LI) – D.C.C. n.33 del 11/08/2008, adozione di variante urbanistica gestionale al vigente PdF ai sensi dell·art. 17 della L.R. 1/05.
Osservazioni regionali ai sensi dell·art. 17 L.R. 1/05
[SIZE=1]Con DCC n°33 del 11/08/2008 il Comune di Campo nell·Elba ha adottato ai sensi dell·art. 17, L.R. 01/05 una variante urbanistica gestionale al piano di fabbricazione vigente. La Delibera è stata pubblicata sul B.U.R.T. n.84 del 17/09/2008.
In linea con i contenuti del PIT approvato con DCRT n.72 del 24.07.2007 e in vigore dall’17.10.2007 nella fattispecie in esame si elencano di seguito gli elementi della disciplina del PIT da prendere come riferimento:
-Articolo 18La presenza “industriale” in Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per il suo sviluppo e il suo consolidamento (in particolare commi 4 e 5
-Articolo 19 Prescrizioni correlate- In particolare comma 1.d e comma 1.e.
-Articolo 35 Lo Statuto del territorio toscano. Direttive generali.
-Articolo 36 Lo statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia
Si richiamano inoltre i regolamenti regionali: decreto 2/R – disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti; decreto 3/R – Norme per il governo del territorio; decreto 4/R – Norme per il governo del territorio in materia di valutazione integrata e decreto 5/R – Norme per il governo del territorio; il territorio rurale.
Si ricorda inoltre che il Comune di Campo nell·Elba è incorso nelle limitazioni della podestà pianificatoria ed edificatoria dal momento che non è stato ancora adottato il RU e sono scadute le salvaguardie del PS aventi validità di tre anni, così come previsto all·art. 39 comma 2 della L.R. 5/95, secondo le modalità di cui alla circolare regionale approvata con DGR n. 118/03.
La variante gestionale adottata contiene:
delibera di adozione da parte del consiglio comunale oltre alla relazione del responsabile del procedimento e alla relazione del garante della comunicazione
relazione I quadro conoscitivo
relazione II atlante fotografico
relazione III verifica della variante agli strumenti urbanistici
relazione IV quadro programmatico
relazione V valutazione integrata
relazione VI norme tecniche di attuazione
tavola 1 inquadramento territoriale scala 1:10000
tavola 2 inquadramento ortofotogrammetrico scala 1:10000
tavola 3 vincoli preordinati scala 1:10000
tavola 4 vincoli di tutela del territorio–pai 2004 scala 1:10000
tavola 5 uso del suolo – fonte PTC Livorno scala 1:10000
tavola 6 sistemi ambientali scala 1:10000
tavola 7 fragilità ambientali e invarianti scala 1:10000
tavola 8 sistemi rurali ed insediamenti urbani scala 1:10000
tavola 9 sistemi insediativi scala 1:10000
tavola 10 UTOE conoscitive scala 1:10000
A seguito di specifici incontri di lavoro tra le strutture tecniche di Regione e Comune di Campo nell·Elba finalizzati ad esaminare le problematiche emerse sulla base degli atti ed elaborati adottati a corredo della variante gestionale in oggetto, si ritiene opportuno formalizzare alcune valutazioni effettuate al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica degli atti come previsto dall·art. 27 della L.R. 1/05.
In tali incontri è stato rilevato che la variante gestionale al P.d.F. adottata avrebbe dovuto rispondere all·esigenza di risolvere problemi contingenti di carattere gestionale nel periodo intercorrente tra l·adeguamento del P.S. ormai scaduto e non rispondente ai requisiti della L.R. 1/05 e la redazione del RU. Gli effetti della variante quindi dovevano essere volti essenzialmente alla risoluzione di problematiche contingenti rispondenti ad esigenze specifiche della popolazione locale.
Dall·esame degli elaborati adottati la variante sembra assumere piuttosto i connotati di una variante generale allo strumento urbanistico vigente in quanto presenta nuovi elaborati cartografici difficilmente riconducibili allo strumento urbanistico vigente e le norme sono per gran parte sostanzialmente riformulate..
Per quanto concerne la valutazione integrata, manca la relazione di sintesi prevista dall’art. 16 3° comma, L.R. 1/05; è allegata agli atti una relazione “relazione V – valutazione integrata” che si limita a descrivere il quadro normativo di legge e alcuni dati generali sulle risorse non del tutto aggiornati ed approfonditi rispetto agli effetti specifici della variante anche in rapporto al carico insediativo aggiuntivo.
Insieme alla valutazione integrata, per la presenza nel territorio comunale del SIR 58/ Monte Capanne e promontorio dell·Enfola (IT5160012) è necessario che venga redatta anche la valutazione di incidenza cosi come evidenziato dal contributo regionale del settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali allegato alla presente.
Entrando più nello specifico si evidenzia come le previsioni relative ai cambiamenti di destinazione d·uso, frazionamenti, sostituzioni edilizie, ampliamenti una tantum ecc. nelle varie zone omogenee del P.d.F., e realizzazione di nuove costruzioni rurali nelle zone E, devono derivare da un’accurata indagine conoscitiva che consenta di limitare gli effetti della variante a circoscritti contesti insediativi in ambito urbano e perturbano evitando di interessare territori rurali anche al fine di tutelare il patrimonio costiero e collinare come previsto anche dagli obbiettivi, prescrizioni e direttive del PIT.
Al fine di rendere più chiari ed efficaci gli obbiettivi della variante e renderli coerenti con gli atti della pianificazione e programmazione territoriale regionale si ritiene necessario che il comune effettui i seguenti adeguamenti:
1.revisione degli elaborati, distinguendo tra quelli di quadro conoscitivo e di progetto con particolare riferimento all’inserimento degli elaborati cartografici del PdF cui è riferita la variante;
2.rimozione degli elaborati non idonei a rappresentare il quadro conoscitivo e di progetto della variante che sembrano riferirsi a veri e propri elaborati di piano strutturale ( vedi Tav. 7 e Tav. 10 );
3.ricognizione all·interno del quadro conoscitivo dell·uso del suolo agricolo, attraverso idonee indagini agronomiche, da cui discendono le aree rurali periurbane e con nuclei residenziali sparsi, distinte dalle altre zone agricole (prevalente ed esclusivo uso agricolo), nonché da quelle a prevalente valore ambientale (zone a parco). Ciò al fine di poter inquadrare meglio gli ambiti insediativi non rurali ove poter consentire cambi di destinazione d·uso, ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti del PEE. Si ricordano a tal fine le specifiche limitazioni previste dall’art. 44 della L.R. 01/05 per le zone ad esclusivo e prevalente uso agricolo ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 40 della stessa legge regionale.
4.predisposizione di elaborati distinti tra NTA vigenti e variate approfondendo in particolare i seguenti aspetti.
-art. 6, comma 2 – le addizioni funzionali devono essere coerenti con le fattispecie di cui all’art. 79 della L.R. 1/05 limitando tale possibilità alle unità abitative esistenti regolarmente legittimate ed autorizzate e riguardanti essenzialmente servizi igienici, cucine, volumi tecnici e pertinenziali;
-art. 21/22 – l·apparato normativo delle zone E deve essere riferito alle effettive zone del PdF e del quadro conoscitivo della variante con particolare riferimento alla normativa delle zone E ove si applicano le norme più restrittive di cui all·art. 44 della L.R. 1/05. In tale contesto è necessario porre effettive limitazioni alla realizzazione di annessi agricoli per attività amatoriali e per quelli eccedenti le capacità produttive dei fondi nelle zone agricole di pregio paesaggistico. Si ritiene inoltre opportuno rivedere le dimensioni ed i parametri volumetrici e di altezza di tali annessi rapportati alla tipologia e dimensione dei fondi e delle colture in atto;
-per quanto concerne la sostituzione edilizia prevista all’art. 30, si ritiene necessario che tale categoria sia limitata ai casi di accertata incompatibilità, insalubrità ed inquinamento ambientale delle strutture, e la ricostruzione avvenga nel sedime degli edifici e del resede di pertinenza senza invadere nuovi suoli agricoli. Inoltre, in coerenza con l’art. 12 comma 3 del regolamento regionale n. 3/R sul titolo V, gli interventi relativi ai cambi di destinazione d’uso e sostituzioni edilizie delle strutture agricolo-produttive,…..”sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento”.
-occorre recepire nelle norme transitorie di cui all’art.32 le norme di salvaguardia di cui all’art. 39 della L.R. 5/05 e relativa circolare illustrativa approvata con DGR 118/03 e le salvaguardie di cui all’art. 36 del PIT
5.inserimento per quanto riguarda le Tav. 1 e Tav. 3 del perimetro del parco nazionale dell·arcipelago toscano ed adeguamento degli elaborati secondo le categorie di vincolo derivanti dalla legislazione vigente (L.R. 56/00, L.R. 39/00, DLGS 42/04);
6.approfondimenti in merito alla valutazione integrata e relazione di sintesi, compreso la valutazione di incidenza, effettuata sull’analisi delle risorse del territorio interessate dalle previsioni urbanistiche della variante (analisi del PEE e degli ambiti interessati, carichi insediativi derivanti da ampliamenti e frazionamenti e cambi di destinazione d·uso aventi effetti sul paesaggio e sui servizi ed infrastrutture riguardanti l·approvvigionamento idrico, la depurazione, lo smaltimento dei rifiuti e la mobilità).
In considerazione dei limitati effetti della variante qualora circoscritta ad ambiti ben definiti e con incremento insediativo non significativo, la valutazione integrata può essere effettuata in fase unica ed in forma semplificata come previsto anche dal regolamento regionale di attuazione n. 4R/07.
Queste le “Osservazioni” della Regione.
Come è facile capire, chi ha redatto la variante non ha la più pallida idea di cosa significhi pianificare un territorio in conformità alle norme sovraordinate, PIT ( Piano di Indirizzo Territoriale-di competenza Regionale),PTC (Piano Territoriale di Coordinamento), Legge Regionale n. 1/2005 e suoi regolamenti di attuazione.
Eravamo stati facili profeti, quando nella stesura delle osservazioni a tale variante, A.N. aveva predetto che vi erano aspetti che contrastavano con il PIT, ovviamente essendo A.N. una componente politica che ha a cuore le sorti del Comune di Campo nell’Elba, non ha puntato forte il dito su tutte le manchevolezze di questa “fantasiosa” variante, ma ne ha sommessamente dichiarato i suoi risvolti ambigui, e a volte contrastanti e per certi versi fuori dalla realtà Campese.
Visto pertanto il misero e inetto risultato raggiunto dai “professionisti” incaricati di redigere la variante, CHIEDIAMO:
1.Di conoscere quanto è stato da loro percepito come parcella professionale;
2.Copia della convenzione stipulata con tali professionisti, al fine di valutare se sono state inserite clausole atte a garantire il buon fine dell’incarico;
3.Criteri di valutazione delle proposte professionali vagliate per conferire l’incarico, e se tale incarico sia stato dato sulla base di una selezione comparativa di merito così come previsto dalla norma (Codice dei Contratti Pubblici);
4.Quali ragioni hanno spinto questa Amministrazione a conferire un incarico per una variante gestionale che probabilmente non vedrà mai la luce;
5.Quali sono le ragioni per cui a fronte di un impegno economico finalizzato ad avere un consulente interno per l’urbanistica e l’edilizia privata, (oltre ai professionisti esterni di cui all’incarico) si è arrivati a questo risultato senza che gli stessi (consulente interno e professionisti esterni incaricati) si accorgessero di quanto fosse bassa la portata del lavoro svolto da questi Tecnici;
6.Come è possibile che si sia dato un incarico per la pianificazione territoriale ad un Ingegnere, peraltro (se non si erra, specializzato in ingegneria idraulica) con un curriculum non esattamente idoneo al compito che gli era stato assegnato. La PIANIFICAZIONE TERRITORIALE non si improvvisa, essa è materia che si conosce per intima formazione e per esperienza maturata sul campo;
7.Perché, pur potendo usufruire il Comune di Campo di una struttura per la Gestione Associata dei piani urbanistici, (Piani Strutturali), con capofila il Comune di Portoferraio, si è preferito spendere € 95.000,00 (chiedo smentite o conferme) per affidarsi a professionisti esterni che come abbiamo visto hanno dimostrato scarsa esperienza e professionalità in materia;
8.La gestione Associata ha uno staff di tecnici, con provata conoscenza del territorio oltre che delle norme che regolano la materia, tali professionisti avrebbero certo reso un servizio adeguato con compensi certamente minori;
9.Perché una variante così semplice da effettuare non stata gestita direttamente all’interno dell’Ufficio Tecnico dato che altri Comuni lo fanno?
CHIEDIAMO CON FORZA
A)Le dimissioni del consulente interno al Comune di Campo nell’Elba e l’attivazione di ogni provvedimento atto a verificare che non vi sia stato danno erariale, oltre al danno e la beffa subiti dai contribuenti Campesi.
B)Atti concreti di rivalsa nei confronti dei tecnici incaricati finalizzati al recupero di somme sicuramente ingiustamente percepite.
C)Dimissioni del Sindaco per questa colpevole e scellerata “Amministrazione” della Comunità Campese.
RICORDIAMO AI CITTADINI Che se il Comune persevererà nell’approvare della “Variante Gestionale” in spregio alle osservazioni della Regione Toscana, incorrerà nelle sanzioni-prescrizioni-abrogazioni, di cui agli articoli,24,25,26,(articoli che danno la possibilità alla Regione di rendere nulla e non applicabile una Variante che vada in contrasto con gli indirizzi regionali di pianificazione) della L.R.T. 1/2005.
In subordine qualora si riuscisse ad adeguarsi alle prescrizioni della Regione Toscana, la variante potrebbe essere tranquillamente gettata nel cestino in quanto avrebbe effetto nullo o addirittura deleterio per la pianificazione del territorio.
Per ultimo ma non ultimo si chiede di conoscere quale sia stato il ruolo del “Garante della buona amministrazione”, figura questa che esplica le sue funzioni nel Segretario Comunale nonché Direttore Generale, quali garanzie egli ha posto o chiesto di fronte alla Giunta Comunale, nella stipula della convenzione con i professionisti incaricati?
Ilpresidente di A.N. verso la PdL di Campo nell’Elba
Muti Giovanni[/SIZE]
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