SPIEGAZIONE CHIARA:
Le norme anticovid 19 consentono gli spostamenti come sono descritte.
Si può spostare solo il proprietario di seconda casa o affittuario con contratto stipulato prima del 14/01/2021.
Non si può andare in una qualsiasi struttura turistica se non nel rispetto delle zone (bianca, gialla, arancione, rossa), e quindi i proprietari di seconde case, sono posti sullo stesso piano, e quindi ugualmente danneggiati come quelli delle altre attività turistiche.
Ma non solo, gli tocca pagare IMU, Tari, ecc……senza entrate.
Per quanto riguarda tamponi, blocchi di sbarchi, passaporti sanitari, ecc……desidero ricordare le norme costituzionali, e reati che si potrebbero configurare se qualcuno viene bloccato senza che norme giuridiche lo consentano legittimamente.
Non mi sembra che si possa obbligare una persona a fare il tampone, nè vaccinarsi, nè limitarne lo spostamento – risulta sempre in vigore la Costituzione – è il caso di guardarsi le sentenze pubblicate e una recente del Gip del Tribunale di Reggio Emilia N. 2995/2020 RGNR, come da articolo del Giornale d'Italia del 14/03/2021 che riporta :
" In altre parole, come qualche lettore attento ricorderà, il Governo appena succeduto, adduceva (erroneamente) l’applicazione e la bontà dell’adozione dei DPCM proprio in considerazione del c.d. “diritto alla salute” sancito dall’art. 16 Cost. ovvero secondo il quale “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
Orbene anche in questo caso, il GIP di Reggio Emilia, sgombera il campo a fraintendimenti, e con lucidità cita un principio della Corte Costituzionale (Cfr. Sentenza n. 68/1964), ove viene affermato che la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi e giammai può comportare, come nel caso di specie, un obbligo di permanenza domiciliare. Prosegue la motivazione affermando che “è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione alla libertà personale”.
Alla luce dei fatti esposti dalla Sentenza citata, il sistema giuridico normativo, costruito dallo scorso Governo e da quello attuale, per limitare gli effetti della pandemia da COVID19, è risultato essere, oltreché palesemente inefficace in termini di risultati ottenuti, gravemente lesivo per la libertà personale di ciascun cittadino, in palese contrasto con i dettami della nostra Carta Fondamentale.
Conseguentemente, si dovrà necessariamente, assorbendo gli effetti della Sentenza, cambiare completamente la metodologia di provvedimenti, rendendoli meno invasivi della libertà personale e quindi conformi alla Costituzione, se così non accadrà, sicuramente seguiranno altre pronunce, in linea con la Sentenza citata e con l’ultimo filone giurisprudenziale che sta prendendo pian piano vigore" .
.Art. 16 Cost. "Diritto di circolazione nel territorio nazionale" (parte dei Diritti e Doveri);
Art. 32 Cost. "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo" (parte dei rapporti etico-sociali )
Ci sono altre sentenze e pareri di illustri costituzionalisti in merito sulla parità di questi diritti con nessuna prevalenza di uno sull'altro ……..ma alcuni orecchi sono otturati e fanno leva sulla paura ed incutendo il terrore.
Con il virus bisogna prestare attenzione, adeguare le strutture ospedaliere ed altre strutture territoriali, e non mettere le "palle al piede" alle persone, perdendo mesi in attività dannose, costose ed inconcludenti e lesive di diritti, e non farsi prendere dal panico come troppi fanno ed egoisticamente parlano chiudendosi nel proprio orticello.