Sul Tirreno Piombino-Elba di oggi 15-07-2021, a firma Luigi Cignoni, è comparso un articoletto: '
E' BRACCIO DI FERRO TRA ASA E RESIDENTI SU CHI DEBBA PAGARE IL GUASTO ALLA RETE'.
Si tratta, da quello che ho capito, di un intervento a per una perdita d'acqua risalente addirittura ad Aprile scorso, che ASA non esegue in quanto considera la strada vicinale di pubblica utilità come privata. In virtù di questo, pochi giorni fa, con volantino, ASA invita i proprietari delle forniture interessate a provvedere alla riparazione del problema, pena la sospensione dell'erogazione dell'acqua a far data da tre giorno dalla distribuzione del volantino.
Semplicemente allucinante considerato tra l'altro che l'erogazione dell'acqua non può essere sospesa in quanto tale operazione si configurerebbe come INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO (art. 340 C.P.).
Non capisco come si possa autorizzare a distribuire un volantino del genere.
Comunque mi sono preso la briga di cercare e leggere l'art. 22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che allego e che invito la gente a leggere con attenzione poichè di casi del genere mi pare proprio che non siano delle mosche bianche.
Art. 22 – Manutenzione degli impianti
1. Il confine fra suolo pubblico e privato e la costituzione di idonee servitù di acquedotto delimitano, di norma, la competenza per gli oneri manutentivi.
2. l tratti di tubazione del pubblico acquedotto, qualora posti in proprietà privata, sono di norma dotati delle necessarie servitù di acquedotto.
3. È di competenza del Gestore la manutenzione delle condotte idriche del pubblico acquedotto. A seguito di tali manutenzioni il gestore deve provvedere ai ripristini ai fini della normale funzionalità delle strade, seguendo anche le indicazioni di apposite linee guida redatte dall'Autorità idrica Toscana.
4. Spettano esclusivamente ad ASA S.p.A., o al personale autorizzato dalla stessa, e pertanto sono vietate agli utenti, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle reti idriche e sulle derivazioni dalla presa stradale fino al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
s. Per l'applicazione del presente Regolamento, le strade vicinali ad uso pubblico sono equiparate alle strade pubbliche.
6. L'utente è responsabile delle parti dell'impianto realizzate dopo il limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
7. In ogni caso la custodia e la manutenzione di tutti gli impianti o parte degli stessi, che ricadono all'interno della proprietà privata, è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili, ove gli impianti stessi si trovano. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 23bis.
8. Gli impianti devono essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza e qualità dei materiali e devono essere sottoposti a manutenzione secondo le regole della buona tecnica; a tal fine, tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, ed abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica.
Riccardo