Il Ministero dei trasporti è intervenuto nuovamente sul tema degli attraversamenti pedonali e dei dossi artificiali con i pareri n. 85209 del 23 ottobre 2008 e n. 89612 del 6 novembre 2008 . Anzitutto il Ministero chiarisce che gli attraversamenti pedonali realizzati tramite rialzamenti pedonali della piattaforma stradale non possono essere assimilati ai dossi rallentatori di velocità di cui all’art. 179 del Regolamento del Cds.Questo tipo di attraversamento pedonale, infatti, configura una vera e propria modifica del profilo longitudinale delle strade e, dunque non può seguire le regole della segnaletica stradale .E’ invece necessario da parte dell’Ente proprietario della della strada un’attenta valutazione tecnica sull’opportunità di realizzare tali opere che, ovviamente, vanno costruite con materiali idonei, garantendo la percorribilità della strada e le minime condizioni di scavalcamento, in relazione all’altezza del rialzamento e alla lunghezza delle rampe , con riguardo anche per le vetture a carenatura bassa.Il Ministero sconsiglia la realizzazione di tali attraversamenti lungo la viabilità principale , i percorsi del TPL e in vicinanza di istituzioni che possono trovarsi ad operare in condizioni di emergenza ( soprattutto Forze di Polizia) .Occorre inoltre porre particolare attenzione all’eliminazione dell’acqua di ristagno e della neve nonchè al pericolo di vibrazioni per gli edifici nelle vicinanze . Queste ultime raccomandazioni sono valide anche per i dossi artificiali, per i quali il Ministero ribadisce che possono essere installati su strade residenziali, anche se queste non sono all’interno di una zona residenziale che va individuata dal Comune con apposito provvedimento come previsto dall’art. 7 del Cds.
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Per quanto riguarda invece i dossi rallentatori
Il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada suddivide i rallentatori di velocità in:
– rallentatori ad effetto ottico
– rallentatori ad effetto acustico o vibratorio
– dossi artificiali
In particolare, i primi due sistemi di rallentamento si possono adottare su tutte le strade, per la larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, mentre i dossi artificiali, evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele al senso di marcia, nel rispetto del comma 5 dell’ art. 179 del Regolamento, possono essere adottati sulle strade ove vige un limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h.
Lo stesso comma 5 dell’art. 179 stabilisce inoltre che: I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’ impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento…” .
