"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilitร dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi รจ tenuto a rimuoverli nel piรน breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo รจ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168ย a euro 674.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Capito il comma 1? I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilitร dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualcuno lo faccia sapere (verbalino??) a quel Residence davanti alle scuole medie di Campo che le siepi (di cipressi) se le fa potare dai finestrini aperti dei pullman tedeschi (d'estate) e dai camion piรน grossi d'inverno.
E il marciapide comunale largo un metro, da nessuno, mai.
E ho detto tutto.
