Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il DIRITTO AL LAVORO e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale DIRITTO DELL'INDIVIDUO e interesse della collettivitร , e garantisce CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI.
Art 34
La scuola รจ aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita PER ALMENO OTTO ANNI, E' OBBLIGATORIA E GRATUITA.
Art 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantitร e qualitร del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sรฉ e alla famiglia UNA ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA.
Art 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a paritร di lavoro, LE STESSE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE.
Un saluto da Paolino l'arrotino-
