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PER "FALSO" messagio 7453


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PER "FALSO" messagio 7453


pubblicato il 22 Maggio 2009

alle
21:01

Caro amico "falso" eccoti accontentato

N. 00034/2009 REG.SEN.
N. 02144/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2008, proposto da:
Sergio Modaferri, rappresentato e difeso dagli avv……………………, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Comune di Capoliveri in Persona del Sindaco P.T.; non costituito in giudizio,
per l'annullamento
Omissis

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2008, la parte ricorrente – premesso di aver presentato richiesta di permesso di costruire al comune di Capoliveri, e di aver ricevuto, nell’ambito di una più articolata vicenda, la comunicazione della sospensione del provvedimento, sino all’adozione del nuovo strumento urbanistico – ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi a seguito di presentazione dell’istanza di permesso di costruire del 31.7.2003 prot. n. 13932, e successivo sollecito del 16.7.2008, con la conseguente condanna dell’amministrazione all’adempimento.
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla udienza camerale celebrata in data odierna la causa è stata trattenuta decisione.
Ritiene il collegio di dover accogliere il ricorso.
Ed invero risulta ritualmente presentata alla amministrazione apposita istanza volta a sollecitare una pronunzia sulla richiesta di rilascio di permesso di costruire già presentata da tempo.
Tale adempimento risulta certamente gravante sulla amministrazione, stante l’evidente interesse della parte alla adozione del provvedimento, a nulla rilevando l’esistenza di una a procedura in itinere per la nuova disciplina urbanistica della zona.
Ne consegue la palese illegittimità del comportamento omissivo (anche in considerazione del lasso di tempo trascorso) tenuto dall’amministrazione comunale.
Vi è pertanto violazione dell’art. 2 legge 241/1990 e succ. mod., in relazione all’obbligo gravante sulla amministrazione comunale di definire la procedura inerente il rilascio del titolo edilizio.
Il ricorso è dunque fondato, e deve pronunziarsi declaratoria di illegittimità del silenzio e, conseguentemente, l’obbligo per il comune adito di pronunziarsi entro il termine di 30 giorni, a partire dalla comunicazione della presente sentenza.
Si nomina sin da ora un commissario ad acta, nella persona di un funzionario designato dal responsabile del settore edilizia ed urbanistica della Regione Toscana, in caso di inutile decorso di detto termine, affinché compia in via sostitutiva, nei successivi 30 (giorni) giorni, gli atti necessari alla adozione del provvedimento richiesto, depositando nella segreteria del TAR una relazione dell’attività svolta, nonché la nota documentata delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico
Omissis
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – sezione terza – accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara l’illegittimità del silenzio e l’obbligo per l’amministrazione di pronunziarsi sull’istanza di rilascio di permesso di costruire indicata in epigrafe, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza.
Nomina commissario ad acta un funzionario designato dal responsabile del settore urbanistica della Regione Toscana, in caso di inutile decorso di detto termine, affinché compia in via sostitutiva, nei successivi 30 (trenta) giorni, gli atti necessari alla adozione del provvedimento richiesto, depositando nella segreteria del TAR una relazione dell’attività svolta, nonché la nota documentata delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

Omissis
La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Le parti omesse non alterano ne modificano il contenuto della sentenza, omissioni dovute in rispetto alla vigente legge sulla privacy. Il testo integrale è stato ritualmente notificato al Comune di Capoliveri.

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