Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la paritร di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000
Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto รจ fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivitร di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalitร di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
SARA' MA A ME MI SEMBRA CHE LA NORMA SIA STATA ELUSA.
COMUNQUE VAI ADALBERTO – SIAMO CON TE