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MERLINO


da
MERLINO


pubblicato il 17 Maggio 2009

alle
23:25

PER STANCO SULL'ASFALTO

Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la paritร  di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000

Art. 9.
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto รจ fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivitร  di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalitร  di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

SARA' MA A ME MI SEMBRA CHE LA NORMA SIA STATA ELUSA.

COMUNQUE VAI ADALBERTO – SIAMO CON TE

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