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AGENZIA DELLE ENTRATE


da
AGENZIA DELLE ENTRATE


pubblicato il 14 Novembre 2014

alle
8:06

[COLOR=darkblue][SIZE=4]Alluvione: no sanzioni a sostituti dโ€™imposta se impossibilitati a versare le ritenute nei tempi dovuti [/SIZE] [/COLOR]

Lโ€™Agenzia delle Entrate potrร  decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano nelle zone colpite dallโ€™alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute.
Il decreto del Ministro dellโ€™Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, come รจ noto, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dallโ€™alluvione dello scorso mese che ha interessato i territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti dโ€™imposta.
In caso di impossibilitร  dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, lโ€™Agenzia delle Entrate valuterร  la possibilitร  di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dallโ€™art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilitร  delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.

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