l diritto alla residenza
Nell'ordinamento italiano la disciplina della residenza รฉ contenuta, nella Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 14), nel codice civile (artt. 43 ss.) e nel D.P.R. 30/05/1989 n. 223.
Secondo la posizione su cui si รจ attestata la giurisprudenza, esistono due elementi costitutivi della residenza:
* un elemento oggettivo, dato dalla permanenza abituale della persona in un determinato luogo;
* un elemento soggettivo, dato dalla volontarietร di tale permanenza stabile, e tale volontarietร รจ desumibile anche dalla condotta della persona.
In presenza dei suddetti elementi, come stabilito dalla Cassazione (Cass. 1081/68), sorge in capo all'interessato un diritto soggettivo alla residenza, rispetto al quale la legge attribuisce all'autoritร amministrativa compiti di mero accertamento, senza alcun margine di discrezionalitร .
E' stato riconosciuto quindi al giudice ordinario il potere di obbligare la pubblica amministrazione al riconoscimento del diritto in capo all'interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, e di condannare la stessa al risarcimento dei danni.
Residenza e godimento dei diritti
L'iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza costituisce presupposto per beneficiare di molti dei diritti riconosciuti dallo Stato, compresi il diritto di voto e il diritto all'assistenza sanitaria. E ciรฒ rende il diritto alla residenza particolarmente importante.
c) PER IRREPERIBILITร ACCERTATA A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, OVVERO, QUANDO, A SEGUITO DI RIPETUTI ACCERTAMENTI, OPPORTUNAMENTE INTERVALLATI, LA PERSONA SIA RISULTATA IRREPERIBILE.
2 . I NOMINATIVI DELLE PERSONE RISULTATE IRREPERIBILI DEVONO ESSERE COMUNICATI, A CURA DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE, AL PREFETTO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'AVVENUTA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITร; ENTRO PARI TERMINE DEVONO ESSERE SEGNALATE ANCHE LE EVENTUALI REISCRIZIONI.