LO HA STABILITO LA LEGGE: "DA OTTOBRE SARANNO RESTITUITI I SOLDI"
ASA SpA comunica che è
[/COLOR] [/SIZE] stata data attuazione, con la Legge N°13 del 27 febbraio 2009 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e tutela dell’ambiente”, alla sentenza della Corte Costituzionale che, in materia di servizi idrici, ha stabilito che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, in virtù del principio della corrispettività, non è dovuta dagli utenti qualora manchi la controprestazione cui essa è collegata, ossia nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.Il Parlamento, prendendo atto delle conclusioni della Corte, ha legiferato che una quota relativa alla depurazione, “costituendo gli oneri relativi all’attività di progettazione e di realizzazione degli impianti una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato”, continua a essere dovuta dall’utenza nei casi in cui manchino i depuratori o questi siano inattivi, ma solo a decorrere dall’avvio della procedura amministrativa volta alla realizzazione degli impianti.
Asa provvederà a decorrere dal 1° ottobre 2009 alla restituzione della quota di tariffa non dovuta relativa al servizio di depurazione. Le obbligazioni dichiarate invalide dalla sentenza della Corte Costituzionale hanno a oggetto esclusivamente i canoni aventi natura corrispettiva a partire dal 3 ottobre del 2000, data in cui i canoni in questione hanno perso la loro natura di tributo per effetto dell’abrogazione della Legge Merli.
In riferimento alla competenza regolatoria dell’AATO5, il termine iniziale da considerare per i rimborsi delle avvenute fatturazioni su tariffa unica di ambito da parte di ASA SpA, nella sua veste di gestore unico dell’ATO5, è il 1° gennaio 2002, rimanendo l’obbligo per il periodo dal 3 ottobre del 2000 al 31 dicembre del 2001 a carico dei soggetti gestori preesistenti.
L’applicazione della sentenza provocherà tuttavia il mancato equilibrio economico della gestione: pertanto il gestore avrà pieno diritto, nei rapporti con AATO5, di chiedere l’applicazione di una tariffa che, come ricordato dalla stessa Corte Costituzionale, sia tale da garantire l’equilibrio economico–finanziario della gestione stessa. ASA SpA tiene inoltre a sottolineare che fino ad ora non ha richiesto all’utenza alcun “pagamento indebito” (o “ingiusto”) perché, almeno fino al momento della sentenza, la Legge 152 era esplicita: il canone era dovuto anche dagli utenti non allacciati a impianti di depurazione come previsto dall’Art. 14 comma 1 Legge 5/01 1994 N°36 e decreto legislativo susseguente del 3 aprile 2006 in cui si afferma che “le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura e agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito”. Quindi è la sentenza che ha cambiato le regole, non l’arbitrio della società.
"È strano che -ha commentato il Presidente del Consiglio di Gestione dell'azienda Fabio Del Nista – chi inquina non paghi. E che chi non inquina paghi di più".
venerdì 27 marzo 2009 – 15.41
mi chiedo ma se tutto questo è vero perchè nell'ultima bolletta arrivata c'è di nuovo la tassa per la depurazione?
E l'acqua non dovrebbe essere potabile?