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Epicuro


da
Epicuro


pubblicato il 27 Febbraio 2009

alle
8:47

Il Presidente della Repubblica

– premesso che le libertร  individuali possono essere limitate esclusivamente quando rechino nocumento a terzi;

constatato che, di fatto:

– il Parlamento รจ costituito unicamente da tirapiedi scelti direttamente dai partiti in base a logiche clientelari, senza che i Cittadini abbiano potuto in alcun modo esercitare i loro diritti democratici, e che quindi non ci si puรฒ aspettare niente di buono;
– lo stesso Parlamento รจ tenuto in ostaggio da un piccolo ma potente Stato confinante;
– detto Stato confinante tende ad imporre il volere di una minoranza, abilmente strumentalizzata, su argomenti etici che riguardano esclusivamente i singoli individui e le loro personali convinzioni morali e filosofiche;

conferisce pertanto l'incarico al Sig. Epicuro per la stesura di una Legge sul Testamento Biologico avente effetto immediato.

Art. 1: E' istituito, presso ciascuna Segreteria Comunale, il Registro Biologico delle Ultime Volontร .
Art. 2: Tutti i Cittadini considerati capaci di intendere e di volere, al compimento del 18ยฐ anno di etร , sono tenuti a depositare le loro volontร . L'obbligo si estende a tutti coloro che ottengono successivamente la Cittadinanza Italiana, e, ovviamente, ha effetto immediato e retroattivo.
Art.3: I Cittadini sono liberi di scrivere il c@zz@ che gli pare riguardo al loro ipotetico destino futuro: se, come e fino a che punto desiderano essere nutriti, idratati, curati, drogati, eutanasizzati, sepolti, cremati ecc. ecc.
Possono sbizzarrirsi nelle piรน fantasiose ipotesi, anche del tipo "se venissi ingravidata da un venusiano mentre sono in coma irreversibile non desidero in nessun caso abortire". Quanto viene scritto รจ modificabile o integrabile dall'interessato in ogni momento, anche verbalmente; non puรฒ perรฒ essere oggetto di discussione da parte di terzi e deve essere, se del caso, messo in pratica alla lettera.
Art. 4: per i minori di 18 anni, e sempre e solo nel caso l'interessato non possa esprimere il suo parere vincolante, esercitano la Potestร  assoluta, nell'ordine: i genitori, all'unanimitร ; i nonni, all'unanimitร . Nel caso non ci sia unanimitร , o non sia possibile quanto sopra (ad esempio, un bell'incidente aereo in cui defunge contemporaneamente tutta la famiglia tranne il tizio in questione che finisce in stato vegetativo…), si applica quanto all'art. 5.
Art. 5: Gli Onorevoli Buttiglione, Binetti, Rutelli e tutta l'accozzaglia di Parlamentari Baciapile sono autorizzati a fare una Legge restrittiva quanto gli pare, anche facendosi aiutare dal Papa in persona. Detta Legge si applicherร  perรฒ solo nei casi non in contrasto con le libere scelte prese dai singoli Cittadini.

Semplice ed efficace.

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