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Renzo


da
Renzo


pubblicato il 1 Luglio 2011

alle
16:48

Per la signora Lisa messaggio

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dellโ€™anagrafe del cane, la tutela degli animali dโ€™affezione e la prevenzione del randagismo).

Capo IV
Art. 19
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore รจ consentito lโ€™accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, รจ obbligatorio lโ€™uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. Eโ€™ vietato lโ€™accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani allโ€™esterno delle stesse.

Art. 21

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonchรฉ ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui allโ€™articolo 41, definisce lemisure generali di sicurezza e le forme di promozione dellโ€™accessibilitร .
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonchรฉ dei locali e degli uffici aperti al pubblico puรฒ adottare misure limitative allโ€™accesso, previa comunicazione al sindaco.

Art. 22
Norme igieniche
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane รจ tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.
Nel caso di deiezioni allโ€™interno di locali, il responsabile del cane ha lโ€™obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali
danni.

A me personalmente questa legge non piace ma รจ una legge della nostra regione ๐Ÿ˜ฎ

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