Art 8:
L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Presidente della Repubblica.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica.
Art. 278:
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
