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schiavone g


da
schiavone g


pubblicato il 25 Settembre 2010

alle
19:27

X IL GENITORE

Il DM 31.01.1977 stabilisce i veicoli che possono essere adibiti al trasporto scolastico:
โ€ข autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati ad uso proprio;
โ€ข autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati ad uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente (NCC).

I predetti veicoli possono essere adibiti al trasporto di studenti della scuola medi, della scuola elementare e della scuola materna (sulla carta di circolazione dello scuolabus o miniscuolabus deve essere riportata la tipologia di trasporto; inoltre il trasporto di bambini della scuola materna o della scuola elementare sugli autobus autorizzati al trasporto di studenti della scuola media รจ ammesso solo se sulla carta di circolazione รจ riportata una delle seguenti diciture: "veicolo adibito al trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo"; "veicolo adibito al trasporto di studenti di etร  non superiore a 14 anni"; "veicolo adibito al trasporto degli studenti della scuola media" – Il trasporto di studenti della scuola media o di bambini della scuola materna su autobus autorizzati per i bambini delle scuole elementari รจ ammesso solo se il veicolo รจ attrezzato con sedili di tipo omologato o conformi a determinate norme CUNA).
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, C. d. S. sono classificati con categoria M2 i "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.", mentre con categoria M3 i "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piรน di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t..

Al riguardo risulta molto utile la lettura della norma specifica:

Legge 150 del 13 maggio 2006
(si trova in rete)

Cordialmente, e condividendo le sue perplessitร  in quanto padre….

Ass. Capo Polizia Stradale di Portoferraio

Schiavone Giuseppe

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