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TESTO RICORSO TASSA SUI FOSSI DELL'UNIONE DEI COMUNI


da
TESTO RICORSO TASSA SUI FOSSI DELL'UNIONE DEI COMUNI


pubblicato il 23 Settembre 2010

alle
20:25

Commissione Tributaria Provinciale
di LIVORNO

RICORSO
(PREVIA SOSPENSIONE e con richiesta di atti istruttori)
di:
– ___________________, c.f. _____________________ elettivamente domiciliato in ____________ (__) alla via ________________;

CONTRO
– Comunità Montana/Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (LI) alla via Manzoni, numero 13, per aver formato il seguente

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO
– numero _____________________ intestata a ___________________ notificata il _____________ recante contributi di bonifica (cod. tributo 630) di Euro _________ relativo all’anno __________ oltre a spese di notifica per Euro __________, per complessivi Euro ___________;

per i seguenti,

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 212/2000 E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il sottoscritto contribuente non è messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l’ammontare del contributo preteso. Il titolo non lo specifica non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo.
La cartella di pagamento si limita a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere che hanno beneficiato l’immobile da cui si è generata la spesa, il totale lordo della spesa sostenuta, la quota parte (al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell’ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale (divisore) della platea degli immobili assoggettati alla contribuzione da ripartire, la quota parte (dividendo) a carico del contribuente sulla base dell’indice riferito ai suoi immobili.
In ossequio al principio dell’onere della prova la su descritta attività istruttoria (che il Consorzio ha già dovuto svolgere in sede di riparto annuale nel rispetto del vincolo di bilancio prescritto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 947/62) a corredo del contenuto del ruolo a perfezionamento della pretesa, è a carico e cura dell’ente impositore non essendo opponibile la validità formale del ruolo e della cartella che, giova evidenziarlo, non è qui posta in discussione così come non sono invocati vizi propri del ruolo o della cartella.
Qui è in discussione, tenuto conto che il consorzio è un ente pubblico competente alla imposizione di tributi speciali (il contributo di bonifica ed il contributo irriguo) e, come tale, rientrante nella sfera della P.A., la validità e legittimità dell’addebito, in relazione ai generali principi di motivazione delle imposizioni tributarie nell’osservanza dei principi dettati dalla legge 212/2000 e della 241/90. Preso atto della contestata sinteticità della cartella, si deve esplicitare, mediante il richiesto perfezionamento della pretesa medesima cioè mediante l’esposizione dell’analitica determinazione dell’imposizione nella istruttoria (ovvero così che ripetendo l’iter logico matematico sulla base dei presupposti di legge si pervenga sempre alla liquidazione della medesima somma determinata e non di altra), sotto pena di declaratoria di nullità dell’addebito recato dalla cartella.
A tal proposito devesi rammentare che nessuna altra attività di ricerca, consultazione di documenti e di elaborazione può e deve essere richiesta al sottoscritto contribuente il quale deve poter attingere con completezza tutti gli elementi dell’imposizione dall’atto impositivo stesso. Diversamente si determinerebbe una compressione del diritto della difesa che produrrebbe parimenti la sanzione di nullità della pretesa.
Ai fini della conoscibilità legale anche nei confronti del contribuente consorziato obbligatorio, non può invocarsi la legittimità formale degli atti e/o la loro corretta adozione (piano di classifica, piano di riparto, bilancio preventivo, ruolo) per escludere l’ente impositore dall’obbligo della motivazione (o accertamento): ciò proprio perché l’atto amministrativo, e con esso l’addebito del tributo, si perfeziona mediante la conoscibilità in capo all’obbligato. Tra gli elementi costitutivi del tributo vi è, appunto, l’esposizione della motivazione rispetto ai criteri di imposizione e con la analitica determinazione (per brevità c.d. “iter logico matematico”).

CARENZA DEL POTERE IMPOSITIVO. ECCEZIONE RELATIVA AL TRIBUTO 630.
In realtà il contributo di bonifica è nullo e non è dovuto in quanto il consorzio di bonifica lo addebita senza averne il potere per assenza insanabile del beneficio. Il beneficio, assieme all’inserimento dell’immobile nel comprensorio di bonifica ed alla titolarità in capo al contribuente, è uno dei tre presupposti della sussistenza del potere impositivo.
Il beneficio è il vantaggio diretto e, quindi, di natura fondiaria che l’immobile tassato ha conseguito in ragione causale delle opere, eseguite e/o manutenute, da parte del consorzio di bonifica. Il beneficio si rileva mediante la corretta applicazione dei principi di imposizione che la Corte Costituzionale con sentenza 55 del 1963 ha individuato negli articoli 10, 11, 12, 17 e 59 del R.D. 215 del 1933.
Orbene, a mente dell’art. 10 del R.D. 215/33, è da escludere a priori che l’attività del Consorzio di Bonifica Comunità Montana/Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano, anche per l’anno a segure, possa produrre beneficio in quanto tutte le opere da esso eseguite e/o manutenute nel sito ove ricadono gli immobili del ricorrente, sono state finanziate totalmente con contributi dello Stato, dell’U.E. e della Regione, mentre la prefata normativa prevede la sussistenza del beneficio solo per la quota parte di spesa concorrente a carico della proprietà consorziata che, nel caso che qui ci occupa è pari a zero.
Si rammenta, infine, che nessuna presunzione di legittimità degli atti amministrativi adottati (piano di riparto, piano di classifica) può essere invocata in quanto in materia vige in capo al contribuente ricorrente un diritto soggettivo perfetto, quello all’esonero dal pagamento della contribuzione, così come esplicitato magistralmente dalla Cass. SS. UU. Civili 7.2.1984, numero 877: indirizzo a cui da allora sino ad oggi tutti i Giudici di merito ed anche la stessa S.C. di Cassazione hanno fatto univocamente riferimento. Pertanto trova piena applicazione la facoltà attribuita dalla legge (art. 7 del D. Lgs 546/92) al Giudice Tributario di disapplicazione dell’atto regolamentare adottato dall’ente impositore (tale devono essere considerati il piano di riparto e il piano di classifica in quanto strumenti disciplinanti l’applicazione dei principi generali di imposizione stabiliti dalla legge) per contrasto con la legge, il R.D. 215/33 ed il D.P.R. 947/62.

Ciò premesso e considerato,
VOGLIA
La Commissione Tributaria Provinciale di LIVORNO

In via principale:
1. Previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell’analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata dichiarare nulle le cartella di pagamento e l’addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all’accertamento in materia tributaria.

In via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale:
2. Dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l’effetto annullare il contributo di bonifica addebitato con le cartelle quivi impugnata, in particolare per la violazione dell’art. 7 R.D. 215/33 e per la violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 947/62.

CHIEDE

– Di ordinare al Consorzio di Bonifica Comunità Montana/Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano il deposito del piano di riparto e del bilancio preventivo e consuntivo, relativi all’anno 2006 / 2007 con annesse relazioni ed allegati in virtù del vincolo di bilancio previsto e prescritto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 947/62 al fine di operare la verifica del nesso causale in merito alla prova della sussistenza del beneficio.

– Che venga disposta la sospensione dell’efficacia giuridica della cartella di pagamento in quanto il ricorso non è meramente dilatorio bensì fondato su indubbie ragioni di legge ed in quanto sussiste il danno irreparabile consistente nei certi danni derivanti dall’altrettanto certa azione esecutiva esattoriale tenuto conto che si verte di cartelle formate per la riscossione diretta o spontanea non precedute da atto di accertamento e/o liquidazione che, pertanto, il contribuente non può pagare e non deve pagare, se non in violazione del divieto di solve et repete sulla base della specifica protezione costituzionale garantita dall’art. 23 della Costituzione.

Si allega:

– copia della cartella di pagamento impugnata;

_________, li ___________________

IL RICORRENTE

Attendi…