Capo IV
Cani
Art. 19
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore รจ consentito lโaccesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, รจ obbligatorio lโuso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. Eโ vietato lโaccesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani allโesterno delle stesse.
E' comunque vietato durante l'orario di balneazione che i cani entrino in acqua assieme ai bagnanti.
