Il ripetersi dell’inosservanza delle regole imposte dal Parco da parte della Toremar nell’indifferenza assoluta del personale preposto a farle osservare (Corpo Forestale dello Stato ) ci induce ad una riflessione più approfondita in merito alla gestione delle presenze sull’isola.
Fin qui ci si è occupati prevalentemente dell’aspetto “politico” della questione, alcuni ritengono che il numero di visitatori sia troppo basso in rapporto alle richieste dei turisti mentre altri sono convinti che le presenze ammesse sull’isola siano già anche troppe.
Gli aspetti tecnici e legali pare che non interessino molto ma credo che dietro all’impunità riservata alla Toremar sarebbe di un certo interesse cercare di capirne qualcosa di più.
L’articolo 16 della Costituzione sancisce: “[COLOR=darkblue]Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [/COLOR] .”
La Legge quadro sulle Aree Protette, n°394 del 6 dicembre 1991, richiamata da tutti i provvedimenti che il Parco ha adottato in merito alla fruizione dell’Isola di Pianosa, stabilisce all’articolo 11, comma 2, punto c) che: [COLOR=darkred]“il Regolamento del Parco disciplina in particolare:……c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;” . [/COLOR]
Pur contrastando l’articolo 16 della Costituzione che non cita la difesa dell’ambiente tra i motivi di limitazione alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini, la Legge quadro sulle Aree Protette darebbe al Parco la possibilità di farlo tramite uno strumento ben preciso che si chiama Regolamento del Parco.
Purtroppo, nel nostro caso, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano non dispone ancora di un Regolamento del Parco e pertanto ci sorge il dubbio che possa procedere in mancanza di questo a determinare a quelle limitazioni all’accesso ed al soggiorno di cui sopra.
Sarebbe interessante avere chiarimenti in merito alla correttezza formale con la quale si è provveduto a limitare un diritto costituzionale con atti (Delibere del Consiglio Direttivo ed altri ) sulla cui forza nei confronti di una norma della Costituzione pare lecito sollevare più di un dubbio. Tornando al “caso Toremar”, a termini del Provvedimento del Direttore n°452 del 11 agosto 2010, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, rilevato che la nave sbarcava più di 200 passeggeri (limite fissato all’articolo 1 ,punto a)) , cosa non difficile dato che i passeggeri erano circa 400, avrebbero dovuto provvedere redigere un Verbale di Contestazione di Illecito Amministrativo nei confronti del Comandante della Nave quale trasgressore e nei confronti di Toremar s.p.a. quale obbligato in solido.
Escluderemmo qualsiasi forma di inerzia da parte degli Agenti, dato che nei confronti delle navette che effettuano le visite giornaliere l’entità dei controlli e delle contestazioni denotano al contrario una spiccata frenesia.
Perché non abbiano provveduto nei confronti della Toremar né questa volta né tutte le altre deve farci supporre che abbiano delle disposizioni ben precise in merito.
Va altresì osservato che unitamente alla restrizione numerica, l’accesso all’isola è condizionato dal pagamento al Parco di un diritto di euro 6,00 a persona, la cui legittimità segue il ragionamento già sviluppato.
Sull’utilizzo dei danari prelevati dalle tasche dei visitatori possiamo poi stendere tranquillamente un velo pietoso se non fosse che la finalità del loro utilizzo potrebbe forse giustificarne la richiesta.
Per concludere, permane il mistero della necessità dell’Agenzia di Viaggi per la fruizione giornaliera mentre la Toremar fornisce anch’essa un complesso articolato di servizi senza che nei suoi confronti venga sollevata nessuna obiezione.
[COLOR=darkblue]Come spesso accade non è facile capire chi siano i truffatori e chi i truffati [/COLOR] 🙁
