" 1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attivitร di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autoritร giudiziaria, puรฒ disporre con proprio decreto l'interruzione della attivitร indicata, ordinando ai fornitori di connettivitร alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine."
Faccio notare che si parla di "delitti […] previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali". Qunidi non si istituisce un nuovo reato: si dispone solamente se detto reato รจ compiuto tramite internet il Ministro con proprio decreto (quindi un atto con una certa formalitร che non credo possa essere emanato a pioggia o con molta facilitร e frequenza) puรฒ disporre di adottare appositi strumenti di filtraggio.
A me sembra una cosa normalissima, anzi piรน che opportuna, visto che non si fa altro che disciplinare che quello che non si puรฒ fare fuori dalla rete, perchรฉ รจ reat,o non si puรฒ fare nemmeno sulla rete, ove invece fino ad oggi รจ stato possibile fare di tutto e di piรน grazie alla facilitร di delinquere in modo anonimo.
