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isolanoinnamorato


da
li


pubblicato il 28 Novembre 2022

alle
14:30

Lโ€™ipocrisia del dottor sottile Conte. Lโ€™articolo25 della legge 130/2018 recita:
โ€œ1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47โ€
Ci si puรฒ girare intorno quanto si vuole, rivendicare che i condoni li avevano istituiti altri governi, ma รจ inequivocabile che la norma consente di definire quei condoni il cui procedimento non รจ concluso ai sensi della legge 47/1985, normativa certamente piรน favorevole.
Gli effetti? Probabilmente pochi perchรฉ le procedure saranno rimaste bloccate. Ma, qualora fosse cosรฌ, non sarebbe stato piรน corretto, piรน utile, dire che o le procedure di condono vengono concluse entro 6 mesi o decadono e le opere sono abusive e vanno demolite?
E questo per essere chiari dovrebbe valere ovunque e per tutti i condoni!
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