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marco


da
marco


pubblicato il 28 Novembre 2009

alle
11:37

In riferimento all' articolo del Tirreno riportato nel mio post precedente, ho rintracciato in un mio blog sull' energia questo articolo postato il 17 agosto 2009.

lL fotovoltaico รจ ยซagricolturaยป
di Gian Paolo Tosoni (sito ilsole24ore)

La produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole รจ attivitร  connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. E come tale richiede il rispetto del cosiddetto "principio della prevalenza".
In sostanza l'attivitร  fotovoltaica per il legislatore e l'amministrazione finanziaria รจ sostanzialmente analoga, ad esempio, alla produzione del vino con uve che devono essere ottenute prevalentemente dal proprio vigneto.
L'agenzia delle Entrate รจ cosรฌ intervenuta con la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 per indicare quali siano i criteri da seguire per determinare la prevalenza dei prodotti propri ottenuti dall'azienda agricola in confronto a quelli acquistati presso terzi e utilizzati per la produzione di energia.
Come รจ noto l'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/05 e successive modifiche, dispone fra l'altro che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituisce attivitร  connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rientra nel reddito agrario.
La norma prevede quattro tipologie di energia da fonti rinnovabili che si possono ottenere in agricoltura e piรน precisamente: energia elettrica, calorica, carburanti e prodotti chimici.
L'energia elettrica e calorica possono essere ottenute da risorse agroforestali oppure fotovoltaiche; le produzioni agricola e zootecnica necessarie sia per la fabbricazione di energia elettrica e calorica, ma anche per il biodiesel e per i prodotti chimici devono essere ottenute prevalentemente dall'azienda agricola.
Non rientra nel settore agricolo la produzione di energia da fonti eoliche e nemmeno da risorse idriche e cioรจ mediante lo sfruttamento di salti d'acqua.
La citata circolare n. 32/E delle Entrate ricorda che la produzione di energia rientra in agricoltura a condizione che l'impresa agricola produca direttamente piรน del 50% delle risorse agroforestali necessarie per la produzione del biogas il quale a sua volta alimenta l'impianto di produzione di energia elettrica. Relativamente agli impianti fotovoltaici fissa una superficie minima di terreno coltivato pari ad un ettaro per ogni 10 kW di energia prodotta, fatta salva la franchigia di 200 kW la cui produzione รจ agricola in ogni caso (si veda l'apposito articolo in questa pagina).
L'inquadramento della attivitร  di produzione di energia nell'ambito dell'agricoltura ha ovviamente riflessi importanti per effetto delle particolari agevolazioni ivi previste.
In primo luogo la classificazione agricola dell'attivitร  comporta la tassazione ai fini delle imposte dirette sulla base del reddito agrario che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva tenuto conto che il soggetto che coltiva il terreno comunque dichiara la rendita catastale. A questo riguardo ha rilevanza la natura giuridica del soggetto che svolge la produzione di energia.
Ai fini previdenziali il titolare dell' attivitร  mantiene la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e i lavoratori dipendenti vengono inquadrati nel l'ambito dei contributi agricoli unificati. Per tutte le altre normative fiscali e contributive il soggetto rimane inquadrato nell'agricoltura e cosรฌ ad esempio puรฒ accedere alle sovvenzioni nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, puรฒ costruire fabbricati strumentali senza il pagamento del contributo di costruzione eccetera.

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