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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 18 Agosto 2018 alle 5:55
[COLOR=darkred][SIZE=4]FINE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860) “CARTA DI RECOGNIZIONE “ PER I TOSCANI CHE VOGLIONO CIRCOLARE NEL REGNO DI S.M. VITTORIO EMANUELE [/SIZE] [/COLOR] Con l’assunzione da parte del commendatore Boncompagni del titolo di governatore generale della Lega degli Stati dell’Italia centrale, per le popolazioni di questa zona ,tra cui i toscani, si aprono le frontiere per circolare nello stato piemontese. Questa libera circolazione è però regolata dal rilascio di “carta di recognizione”. E’ quanto si apprende da offiziale scritta il 10 dicembre 1859 dal governatore di Livorno a quello dell’Elba. “Istruzioni per il rilascio del certificato di buona condotta o carta di recognizione di ci debbono munirsi in Toscana gli individui che vogliono circolare nell’interno del Regno Costituzionale di S.M. il Re Vittorio Emanuele Art 1 La Carta di recognizione per circolare nel Regno di SM Vittorio Emanuele deve rilasciarsi nei Capi-Luoghi dai Prefetti o Sotto-Prefetti e nelle altre località dai Delegati di Governo del Circondario dove i richiedenti hanno domicilio. Il rilascio di questa carta deve essere fatto sulla personale conoscenza di chi la richiede ,ovvero dopo aver constatato la mancanza di cause per denegarla Art 2 Una sola carta di recognizione può contenere gl’Individui tutti di una famiglia e anche le persone di seguito o al servizio della medesima come si pratica nei passaporti per l’Estero Art 3 La Carta di Recognizione è sottoposta alla Tassa di lire 2 italiane per persone di prima classe e di lire italiane 1.50 per quelle della seconda classe Art 4 Sono appartenenti alla prima e rispettivamente alla seconda classe le persone che si trovano indicate all’art. 4 della legge 12 marzo 1851 Art 5 Le persone povere sono esenti dal pagamento della Tassa. L’autorità che rilascia la carta di recognizione giudica dell’estremo della povertà Art 6 La carta di recognizione avrà durate per un anno. Per altro ogni individuo che oltre questo periodo di tempo vorrà nuovamente valersene dovrà sottoporla alla vidimazione dell’autorità del Compartimento dove egli è domiciliato. Questa vidimazione sarà fatta gratuitamente. Art 7 Quando si tratta di più individui componenti una sola famiglia ,dovrà essere prescelta una sola tassa per tutti ,comprese anche le persone di seguito e di servizio che vi siano Art 8 Le Tasse prescelte dovranno essere versate nella Cassa dell’Uffizio del Registro alla fine di ogni trimestre Art 9 La percezione delle tasse verrà indicata sulla Carta di Recognizione mediante l’apposizione di un francobollo in prossimità del quale e in modo che ne venga parzialmente coperto ,dovrà collocarsi il bollo o sigillo dell’Autorità che rilascia la Carta Art 10 Il Francobollo sarà di due specie, uno di coloro rosso per la tassa delle lire 2 l’altro verde per la tassa delle lire 1.50.Fino a che non siano fabbricati a cura del Ministero delle Finanze dovrà sulla Carta di Recognizione esser trasferita in copia la tassa prescelta con sotto la firma dell’Autorità che rilascia la Carta. Art 11 La esenzione della Tassa dovrà essere notata in calce della Carta di Recognizione colla parola = GRATIS= “ (Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1859-1860.Doc 15-100.Circolare n 46.Archivio storico comune Portoferraio ) Marcello Camici mcamici@tiscali.it
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