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Come eravamo...... da Come eravamo...... pubblicato il 25 Luglio 2018 alle 7:34
Archivio > Il Tirreno> Aprile 2007 [COLOR=darkred][SIZE=4] ESCLUSO DAL BANDO DEI โ€ฆ. POSSIBILI CONCESSIONARI DI BIODOLA 2.....Ricorre al Tar contro il Comune, condannato a pagare 3mila euro [/SIZE] [/COLOR] PORTOFERRAIO. Si era rivolto al Tar per contestare un provvedimento del Comune. Un provvedimento legato alle spiagge, quelle di Portoferraio e date in concessione per sei anni. Contestava la graduatoria fatta. Ora dovrร  pagare 3mila euro al Comune di Portoferraio come spese di giudizio perchรจ il ricorso รจ stato ritenuto improcedibile. Una sentenza chiara quella del tribunale amministrativo di Firenze nei confronti di Luigi Lanera che, in nome della ditta individuale Blumarine, si era rivolto al Tar perchรจ fosse annulla la gara di gestione che riguardava le spiagge libere attrezzate. Un provvedimento del 27 aprile del 2006 per la gestione di tratti degli arenili delle spiagge delle Viste, Ghiaie, Padulella, Sansone, Scaglieri, Biodola Uno e Biodola Due. Una concessione per sei anni ma, anche la garanzia di un servizio efficiente di sorveglianza per la sicurezza della balneazione. Una sicurezza che รจ passata anche attraverso torrette d'avvistamento (obbligatorie), accesso al mare facilitato per i disabili, servizi balneari sui tratti di arenile nel comune di Portoferraio che sono stati dati in concessione. Porzioni di spiaggia ridotte (una ventina di metri quadrati) per l'accatastamento di lettini e ombrelloni che sono stati poi dati a noleggio. Un canone di affitto contenuto, circa 250 euro all'anno vincolato ai servizi. Sei le spiagge libere dove sono state date le concessioni: Le Viste, le Ghiaie, Padulella, Capobianco, Sansone, Scaglieri, Biodola uno e Biodola 2. La polemica era partita dall'esclusione di Luigi Lanera che aveva presentato domanda e con lui altri possibili concessionari sulla scelta della Biodola 2. Per i giudici del Tar l'eventuale annullamento della concessione ยซnon potrebbe condurre all'annullamento dellโ€™atto di approvazione delle operazioni di gara perchรจ non impugnataยป. E poi ยซรจ stata peraltro impugnata la delibera di giunta che perรฒ non attiene alla conclusione del procedimento selettivo ma ne costituisce solo un prodromico atto di indirizzoยป. Motivi piรน che validi per dichiarare il ricorso improcedibile e condannare Lanera a 3mila euro in favore del Comune di Portoferraio per le spese del giudizio. Conclusione Ecco a noi ci frega โ€ฆ. la memoria Maurino il Bagnino
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