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ARTICOLO 63 REGOLAMENTO URBANISTICO da ARTICOLO 63 REGOLAMENTO URBANISTICO pubblicato il 21 Luglio 2018 alle 16:25
[COLOR=darkred][SIZE=5]FACCIAMO ANCORA UN PO' DI CHIAREZZA SULLE SPIAGGE LIBERE [/SIZE] [/COLOR] Continuo a ricevere messaggi sulla questione delle spiagge libere. Ribadisco il mio imbarazzo, perché non mi occupo più di politica ed amministrazione pubblica e non dovrei essere io a spiegare, con trasparenza, come stanno le cose. Se può essere utile ai cittadini di Portoferraio, comunque, non mi sottraggo a qualche ulteriore precisazione. La variante urbanistica del 2012, approvata nel 2013, aveva una precisa finalità: bloccare le trasformazioni della costa e mantenerne il carattere di preminente bene pubblico. In urbanistica si chiama "invariante strutturale", che vuol dire bene identitario, per una comunità, da preservare per le future generazioni. Per questo fu creato l'art. 63, che imponeva, tra l'altro, il blocco di tutte le concessioni, fino ad un piano spiagge, da coordinare con tutti gli altri comuni, che, sulla base di analisi scientifiche, economiche ed ambientali, ridefinisse l'assetto futuro del demanio, garantendo e tutelando l'interesse della collettività a fruirne liberamente e degli operatori a farne un uso responsabile. Di fronte alle polemiche di questi giorni, che sono dannose per tutti, l'Amministrazione, i cittadini, gli operatori e persino l'immagine turistica di Portoferraio, sono quindi rimasto a dir poco meravigliato. Che cosa era successo all'art. 63, l'articolo della tutela della libera fruizione delle spiagge e della costa, che non mi ricordavo? Sono quindi andato sul sito del Comune ed ho trovato l'art. 63 scritto così come lo avevo lasciato 5 anni fa! Ho poi trovato un avvio del procedimento per realizzare il piano spiagge da parte della Giunta (a conferma della vigenza dell'art. 63) ed una recente delibera di modifica del Regolamento del demanio marittimo. Quest'ultimo atto, però, non può andare in contrasto con una norma urbanistica, che è sovraordinata e preminente. Ciò dipende anche dal fatto che le norme urbanistiche hanno un iter complesso, che prevede la partecipazione e le osservazioni dei cittadini, il che non accade alle altre norme regolamentari. L'ultima delibera, pertanto, andrebbe riformata e allineata alla norma dell'art. 63, poiché il non allineamento la rende quanto meno non applicabile, se non potenzialmente illegittima. Visto che tutta questa vicenda mi sembrava a dir poco surreale, mi sono sentito di dare un contributo di chiarezza, anche se non ero io quello che doveva farlo. Se, in questi anni, mi sono perso qualcosa, sarebbe opportuno che mi si facesse notare dove sbaglio e, soprattutto, che si aggiornasse il sito del comune, che riporta ancora il testo dell'art. 63 come lo approvammo noi. A proposito…...visto che avete avuto la pazienza di sopportare questo lungo post, leggetevi i primi 9 commi dell'art. 63, quelli che riguardano le spiagge e ditemi se non ho ragione: "Art. 63 Disciplina delle aree del demanio marittimo 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme previste dal piano per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera della nautica le aree del demanio marittimo sono tutte classificate come aree di preminente interesse pubblico. 2. Nelle aree del demanio marittimo destinate alle attività turistiche, in attesa di specifico atto di governo del territorio, non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime finalizzate all’utilizzazione in esclusivo di parti di arenili, spiagge ghiaiose, coste in genere; possono invece essere rilasciate concessioni demaniali marittime finalizzate all’utilizzazione di specchi d’acqua per la realizzazione di punti ormeggio nei modi e nei termini di cui ai successivi commi da 6 a 10. 3. In attesa di specifico atto di governo del territorio, è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime minimali finalizzate all’utilizzazione di piccole porzioni di arenile fino a 20 mq, solo per la realizzazione e gestione da parte di consorzi costituiti tra gli operatori di località, di strutture per la fornitura di servizi pubblici di assistenza a favore dell’utenza balneare oltre che di gestione, tutela e controllo del territorio, ferma restando la permanenza assoluta di porzioni di spiaggia libera. I consorzi tra gli operatori di località potranno assumere la gestione dell’arenile concesso alle condizioni stabilite dall’atto concessorio dietro la presentazione di specifico progetto che preveda in modo assolutamente prevalente lo svolgimento di servizi pubblici e la salvaguardia delle spiagge libere 4. Nelle aree di cui al comma 2, con esclusione delle aree definite aree marine protette di cui al successivo articolo 64, in attesa di specifico atto di governo del territorio e di quanto stabilito al comma 3 , sono confermate le concessioni demaniali marittime, per la gestione delle postazioni pubbliche delle “spiagge libere attrezzate”, dove dovranno essere svolte le attività, servizi pubblici di spiaggia sugli arenili liberi, in particolare, servizi di assistenza ai bagnanti ed ai portatori di handicap, di sorveglianza e pronto intervento, di pulizia degli arenili liberi e di garanzia di servizi igienici, con la possibilità di esercitare le attività di affitto ombrelloni e sedie sdraio, di piccole imbarcazioni e attrezzature per la nautica minore. 5. L’ubicazione delle postazioni delle “spiagge libere attrezzate”, che sono previste nel numero di una per ogni spiaggia, è la seguente: Le Viste, Le Ghiaie, Padulella, Capo Bianco, Seccione, Acquaviva, Enfola. Sulla spiaggia della Biodola sono previste due postazioni. Viene prevista la realizzazione di una postazione di “spiagge libere attrezzate” sulla spiaggia delle Prade. 6. La concessione demaniale per la realizzazione delle citate postazioni non può comunque superare: 7 mq. per accatastamento sedie a sdraio e ombrelloni da affittare; 6 mq. per installazione servizi igienici; 9 mq. per accatastamento piccole imbarcazioni a vela o a remi da noleggio. Le postazioni, dimensionate come sopra, potranno essere realizzate solo a seguito della presentazione di un progetto approvato dagli Uffici Tecnici Comunali, e dovranno prevedere prevalentemente strutture e tamponamenti in legno rimovibili, sollevati dal piano di campagna di almeno 45 cm. e posti al limite interno della spiaggia. 7. La concessione demaniale per la realizzazione delle postazioni è assegnata ogni sei anni tramite procedimento di evidenza pubblica salvo rinuncia o revoca; la concessione demaniale per la realizzazione delle postazioni ha carattere stagionale, dal giorno precedente la Pasqua al 15.10 di ogni anno, e rimane insindacabile potestà dell’Amministrazione Comunale stabilire quali servizi e quante postazioni consentire in ogni singola spiaggia, oltre a quali oneri accollare al concessionario. 8. Con riferimento alle concessioni demaniali marittime vigenti dell’ambito turistico ricreativo, sono ammessi interventi che tendono al miglioramento dei servizi resi dai concessionari, con la possibilità di ampliamento delle zone demaniali concesse fino al 5%. 9. Per i concessionari delle aree demaniali marittime che svolgono attività strettamente collegate all’insegnamento dell’arte marinaresca, sono ammessi interventi rivolti al miglioramento dei servizi resi, con ampliamento delle concessioni a suo tempo rilasciate fino al 10% e con eventuale rilascio di aree demaniali a terra per i concessionari di soli specchi acquei, fino a mq. 100...…………………….." Adesso mi domando, ma il padrone del Vapore, alias Arch.Parigi, lui che in passato, questa norma l'ha scritta e oggi rilascia concessioni in netto contrasto cosa dice? Comunque è tutto illegittimo e devono sbaraccare!!!!
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