[COLOR=darkred][SIZE=4]GIOVANE TUNISINO TENTA DI FUGGIRE AD UN CONTROLLO E FERISCE DUE AGENTI [/SIZE] [/COLOR]
Eโ stata incrementata lโattivitร della squadra della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. con particolare riferimento al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti ed alla verifica del rispetto della normativa per il divieto di somministrazione e vendita di alcool a minori.
In questโambito, alle ore 1.30 della scorsa notte, nel centro storico di Portoferraio, รจ stato sottoposto a controllo un giovane tunisino, classe 1987, incensurato. Il giovane ha reagito al controllo tentando di dileguarsi ed in questโazione ha procurato lesioni ai due Ispettori della Polizia di Stato (ai quali sono stati diagnosticati rispettivamente 5 e 7 gg) che sono riusciti comunque a bloccarlo. Allโesito del controllo non รจ emerso nulla. Sono in corso ulteriori accertamenti. Il tunisino รจ stato denunciato in stato di libertร per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
Per quanto concerne i locali frequentati dai giovani, verranno effettuati controlli sul rispetto della normativa concernente il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori. Nel nostro Paese come accade anche in molti altri stati dโEuropa, รจ vietato vendere e somministrare bevande alcoliche ai minorenni e qualora avvenisse, il commerciante rischierebbe non soltanto la multa ma anche lโarresto. In occasione di una festa รจ quasi automatico che anche i ragazzi non maggiorenni facciano la richiesta di bere qualcosa con gli amici, eppure non potrebbero, o comunque non potrebbero arrivare ad acquistare bevande. In Italia, infatti รจ punita non soltanto la somministrazione ma anche la vendita di alcolici a minorenni. Se poi sono minori di 16 anni, si rischia veramente grosso. L'art. 12 , comma 2, del D.L. 14/2017 (convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 - in G.U. Serie Generale n. 93 del 21/4/2017) ha espressamente introdotto il divieto di "somministrare" bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 che testualmente disponeva precedentemente tale divieto per la sola "vendita". Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. Se il fatto รจ commesso piรน di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con sospensione dell' attivitร da quindici giorni a tre mesi. Va ricordato che il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18 ultra sedicenni, in quanto la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 รจ sanzionata penalmente dall'art. 689 c.p.
Locale avvisato โฆ..