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Luca da Luca pubblicato il 26 Aprile 2018 alle 13:23
Per il Sig. Lupi - Concorso - Premesso che NON sono il signore che le ha risposto piรน sotto (Messaggio 89876 del 26.04.2018, 10:26) Buonasera Sig Lupi, leggendo il Blog di camminando ho visto la sua domanda relativa alla firma sulle prove dei concorsi pubblici. Se le interessa approfondire l'argomento ( fonte [URL]https://www.diritto.it/concorsi-pubblici-principio-di-anonimato-degli-elaborati-ratio/[/URL] ) puรฒ trovare, penso, ciรฒ che cerca. Nello specifico la frase contenente le risposte รจ la seguente : '' Nelle prove scritte, detto principio รจ garanzia ineludibile di serietร  della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale modalitร  ordinaria dโ€™accesso agli incarichi nelle amministrazioni (art. 97 Costituzione). Il principio รจ realizzato con la norma cogente dettata dallโ€™art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone, nelle prove scritte, la chiusura dellโ€™elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresรฌ unโ€™altra busta, piรน piccola, allโ€™interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato. Nelle prove scritte di una selezione pubblica, si esige che il riconoscimento dellโ€™autore di un elaborato avvenga โ€œa conclusione dellโ€™esameโ€, dopo lโ€™espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialitร  dellโ€™organo giudicatore. Il ruolo fondamentale della garanzia dellโ€™anonimato dei concorrenti รจ ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneitร  contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208). Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per lโ€™invaliditร  della prova รจ sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo eventualmente illecito sia stato di fatto raggiunto. '' Mi auguro di esserle stato utile, Luca
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