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Ivano da Ivano pubblicato il 31 Marzo 2018 alle 7:07
Riesi, Dopo il pronunciamento della Corte dei Conti che sancisce e CONFERMA l'ammanco milionario nell'ultimo bilancio delle amministrazioni Riesi, arriva finalmente ad aggiungere altra chiarezza la Sentenza n.82/2018 ----------- che, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA SENTENZA Omissis ... Osservava la parte attorea che con delibera di Giunta n. 101 del 30 dicembre 2008 il Comune di Rio nellโ€™Elba approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio (โ€œAldo Moroโ€) per un totale di โ‚ฌ 388.000,00 e successivamente veniva stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di copertura in data 31 dicembre 2009 il quale prevedeva un rimborso in rate semestrali, la prima con scadenza 30 giugno 2010. Il prestito bancario, a tasso fisso, aveva durata trentennale, con inizio dellโ€™ammortamento in data 1 gennaio 2010. Il menzionato progetto veniva approvato in totale assenza di relazione geologica e relativi allegati, richiamati nella delibera ma, in realtร , insussistenti di fatto. Essendo il mutuo bancario rimasto a lungo inutilizzato, con nota del 2 aprile 2012 la Cassa Depositi e Prestiti proponeva, in relazione ai prestiti, la possibilitร  di annullare i mutui contratti oppure, in alternativa, mantenerli trasformandoli in prestiti flessibili. Con delibera n. 18 del 28 maggio 2012 il Consiglio Comunale deliberava di mantenere il prestito per lโ€™intero importo, trasformandolo in prestito flessibile (dilazionando il periodo di utilizzo a 1,5 anni a partire dalla data della trasformazione). La Procura Regionale, in conseguenza delle menzionate delibere, contestava due distinte ipotesi di illecito derivanti dagli interessi passivi corrisposti sul citato contratto di mutuo dal Comune di Rio nellโ€™Elba nel periodo compreso fra il 2010 e lโ€™inizio del 2016 e quantificati, con nota della Cassa depositi e prestiti, nella misura pari a โ‚ฌ 59.984,09. Una prima ipotesi di danno รจ quantificata in โ‚ฌ 40.610,93, e deriva dallโ€™adozione della delibera n. 101/2008 (amministrazione Schezzini) per avere determinato โ€œattraverso lโ€™approvazione di un progetto definitivo privo di reale fattibilitร  tecnica - in ragione dellโ€™assenza strutturale di documentazione essenziale โ€“ la stipulazione di un prestito bancario oneroso inutileโ€. Con la seconda posta di danno, pari ad โ‚ฌ 19.373,16 si contestava lโ€™adozione della delibera del Consiglio n. 18/2012 (amministrazione Alessi) per non aver evitato ulteriori esborsi inutili, a valere su un contratto bancario rimasto โ€œdi scopoโ€ e come tale condizionato, nella sua effettiva fruibilitร  da parte dellโ€™ente, da una fattibilitร  tecnica dellโ€™intervento il cui livello di compromissione non poteva nel 2012 essere ragionevolmente ignorato dal Consiglio comunale, allโ€™atto della adozione della detta delibera n. 18, siccome confermato dal totale inutilizzo delle somme di cui al mutuo rinegoziato sino almeno al 16 febbraio 2016. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei signori ... omissis, , respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a) condanna i signori ... (ufficio tecnico) , ...(giunta) e (segretario/a) (4 persone) ognuno per un importo pari a โ‚ฌ 10.152,73; b) (consiglieri, 8 persone) a โ‚ฌ 2.421,64. Gli importi per cui vi รจ condanna sono giร  comprensivi di rivalutazione, mentre vanno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. c) assolve il signor Danilo Alessi dalle contestazioni formulate.
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