Lun. Nov 17th, 2025

Homepage

Lascia un messaggio

 
 
 
 
 
 
I campi con * sono obbligatori.
Il tuo messaggio sarร  online dopo l'approvazione della Redazione di Camminando.
Ci riserviamo il diritto di cancellare o non pubblicare il tuo messaggio.
"Zio" Mauro da "Zio" Mauro pubblicato il 13 Giugno 2009 alle 15:16
[COLOR=darkblue][SIZE=4]CASELLI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL PORTO DI PIOMBINO[/SIZE] : [/COLOR] Nonostante abbia fatto alcune ricerche per individuare le norme che impongono di istallare barriere o caselli per il controllo degli accessi ai porti, non mi รจ riuscito trovare niente che in maniera precisa e dettagliata stabilisca cosa e come si debba agire in base a queste esigenze di sicurezza. Questa ricerca รจ stata fatta anche da altri che sono giunti allo stesso risultato. Il Decreto Pisanu con la legge di conversione all'art. 18 dal titolo " Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia", recita: 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autoritร  di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autoritร  eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potestร  o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. 2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalitร  per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilitร  di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, cosรฌ da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignitร  della persona. 3. (Soppresso). " Delle attivitร  di vigilanza". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze, per i porti, e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti, per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dellโ€™utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unitร  previsionale di base di parte corrente ยซFondo specialeยป dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Da quello che posso osservare, si fa riferimento ad " ATTREZZATURE TECNICHE DI RILEVAZIONE" che possono avere rilevanza (vedi i metal detector) per il passaggio singolo delle persone agli aereoporti e alle stazioni marittime (ad Es. Olbia Isola Bianca): ma non si parla di sbarre e/o barriere che costringono a chi accede in auto a lunghe file rischiando di perdere la nave con tutti i costi ulteriori che ne possono conseguire. Su questi costi, qualcuno potrร  essere chiamato a rispondere su eventuali azioni legali dei soggetti danneggiati ( penso a chi potrร  perdere un traghetto per la Sardegna pur essendo arrivato in orario e con il biglietto in mano: non c'รจ una nave subito dopo !!!). Infatti quando si fa riferimento all'art. 2 di "..assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignitร  della persona", ci si riferisce non solo ai controlli personali ma anche agli interessi stessi della persona, interessi che sono tutelabili anche in sede giudiziaria in caso di danni economici. In conclusione, mancando i controlli fisici sui passeggeri, i controlli accurati sulle merci trasportate e sui mezzi in transito, che se effettuati porterebbero alla paralisi del porto di Piombino, in mancanza di una effettiva norma (sempre che non ne sia data precisa indicazione dalle Autoritร  competenti) che preveda tali "caselli", sarebbe il caso di rivedere al piรน presto l'azione posta in essere prima che i danni per l'economia turistica dell'Elba, della Sardegna, e degli utenti si facciano sentire. P.S: Chiediamo cortesemente alle Autoritร  competenti i precisi riferimenti (art. comma. Legge. D.L., ecc...) sui quali ci si รจ basati per porre tali barriere. ๐Ÿ™‚
... Toggle this metabox.