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Salivoli da Salivoli pubblicato il 21 Settembre 2017 alle 9:36
ANCORA SU COMUNE DI CAPOLIVERI – RAVVEDIMENTO OPEROSO E TARI In risposta al messaggio di Renato De’ Micheli Vitturi vorrei specificare: 1) il ravvedimento operoso è giuridicamente inquadrato come “comportamento spontaneo del contribuente” Sul punto è di riferimento la sentenza della Cassazione 10592 del 13.5.2011. Occorre che il “pentimento” del contribuente avvenga prima che l’Ente ( nello specifico il Comune e non anche l’agenzia delle entrate) scopra la violazione. Il Comune puo’ “regolamentare” l’istituto del ravvedimento ma nell’ambito delle norme generali. Tra queste sono previste le cosiddette “cause ostative al ravvedimento” 2) Tra le cause ostative rientrano: il fatto che la violazione non sia già stata già constatata e, soprattutto, che non siano attivate altre “attività amministrative di accertamento” quali inviti, richieste e questionari. In qusto caso il comune segnala ripetutamente l’inizio di operazioni di controllo che non rendono affatto spontaneo il “ravvedimento del contribuente”. Senza i comunicati stampa del Comune immaginate che corse avrebbero fatto contribuenti a pagare? . 3) deve essere chiaro che il ravvedimento previsto per le imposte dirette ed Iva è regolato in maniera diversa rispetto ai tributi locali; 4) Per anni si è discusso se la Tari avesse natura fiscale o patrimoniale tanto da rendere ipotizzabile l’applicazione dell’Iva; 5) nel caso di tari, inoltre, il Comune di Capoliveri fa espresso riferimenti agli omessi versamenti.Per verificare gli omessi versamente basta entrare nel programma gestionale, estrarre la lista dei morosi e lo stesso programma elabora gli avvisi di pagamento o di accertamento. Ci vogliono due giorni per fare questo lavoro. Nello specifico quindi si rinuncia a fare questa semplice operazione e, rimettendo il 25% sulle sanzioni, si premiano i morosi e i ritardatari a danno di chi ha pagato nei termini. I Comuni, che vedono le entrate tributarie, rappresentare oltre il 90% delle entrate proprie non possono utilizzare questi “mezzucci”. 6) In questo caso, caro Renato, che tipo di adesione vuoi fare? Quale strumento deflattivo vuoi applicare?. Non occorrono accertamenti presuntivi o stime. Una casa è 100 metri. La tassa a mq. è pari ( ad esempio) a due euro. Si pagano 200 euro. Non c’è niente da contestare o da definire con adesione o mediazione. In questi casi i contribuenti hanno deciso di non pagare. Il Comune deve anticipare le somme al gestore e, forse, pagare interessi allo stesso per ritardi contrattuali. E il Comune cosa fa? Avverte e prega chi non ha pagato di avviarsi, magari lentamente e con comodo, ad usufruire del “ravvedimento “così almeno invece della sanzione del 30% può pagare solo il 5% e magari senza il conteggio degli interessi. Il principio di equità, almeno dagli enti pubblici va applicato. 7) A nulla rileva che la norma “sia contenuta nel regolamento comunale”. E’ stato inviato il regolamento al competente Ministero per la Finanza locale per il visto prescritto? Renato sei un ragazzo competente e preparato e ti prego, se hai tempo e voglia, di verificare le differenze applicative dell’istituto del ravvedimento operoso per le imposte erariali e per i tributi locali. Ti ripeto per “la spazzatura” non si applicano studi di settore, redditometri. Non non serve nè “Serpico” ne “tenente Colombo”. Tieni presente, tra l’altro, che molto probabilmente tra i destinatari dell’ “assist tributario” non risulteranno pensionati o soggeti con altri redditi modesti, ma, magari, titolari di ogni genere di imprese e attività che, sempre magari, tramite le loro Associazioni criticano le modalità di raccolta dei rifiuti, il numero di cassonetti e disposizione e via di seguito
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