In riferimento al mio ultimo intervento ( CAPOLIVERI-PARCHEGGI DISABILI E BARRIERE ARCHITETTONICHE), aggiungo;
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 719/2008) ha stabilito che i DISABILI POSSONO CIRCOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO di tutte le Cittร d'Italia e non solo di quelle del Comune di residenza. La Corte ha infatti precisato che la persona invalida puรฒ servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo nelle ztl, con il SOLO ONERE DI ESPORRE IL CONTRASSEGNO, โche denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessitร che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1ยฐ co., lett. b), IL COMUNE ABBIA LIMITATO LA CIRCOLAZIONE DI TUTTE OD ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. In una recente causa, (sentenza n. 47 del 3 febbraio 2015, in particolare il Giudice fa riferimento allโorientamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 719 del 2008, dove รจ stato chiarito che il permesso consente allโinvalido di circolare sulle ZTL di tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, con il solo onere di esporre il contrassegno.