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Attraversamenti Rialzati da Attraversamenti Rialzati pubblicato il 5 Ottobre 2016 alle 18:07
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DOSSI ARTIFICIALI Il Ministero dei trasporti รจ intervenuto nuovamente sul tema degli attraversamenti pedonali e dei dossi artificiali con i pareri n. 85209 del 23 ottobre 2008 e n. 89612 del 6 novembre 2008 . Anzitutto il Ministero chiarisce che gli attraversamenti pedonali realizzati tramite rialzamenti pedonali della piattaforma stradale non possono essere assimilati ai dossi rallentatori di velocitร  di cui allโ€™art. 179 del Regolamento del Cds.Questo tipo di attraversamento pedonale, infatti, configura una vera e propria modifica del profilo longitudinale delle strade e, dunque non puรฒ seguire le regole della segnaletica stradale .Eโ€™ invece necessario da parte dellโ€™Ente proprietario della della strada unโ€™attenta valutazione tecnica sullโ€™opportunitร  di realizzare tali opere che, ovviamente, vanno costruite con materiali idonei, garantendo la percorribilitร  della strada e le minime condizioni di scavalcamento, in relazione allโ€™altezza del rialzamento e alla lunghezza delle rampe , con riguardo anche per le vetture a carenatura bassa.Il Ministero sconsiglia la realizzazione di tali attraversamenti lungo la viabilitร  principale , i percorsi del TPL e in vicinanza di istituzioni che possono trovarsi ad operare in condizioni di emergenza ( soprattutto Forze di Polizia) .Occorre inoltre porre particolare attenzione allโ€™eliminazione dellโ€™acqua di ristagno e della neve nonchรจ al pericolo di vibrazioni per gli edifici nelle vicinanze . Queste ultime raccomandazioni sono valide anche per i dossi artificiali, per i quali il Ministero ribadisce che possono essere installati su strade residenziali, anche se queste non sono allโ€™interno di una zona residenziale che va individuata dal Comune con apposito provvedimento come previsto dallโ€™art. 7 del Cds. ----- Per quanto riguarda invece i dossi rallentatori Il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada suddivide i rallentatori di velocitร  in: - rallentatori ad effetto ottico - rallentatori ad effetto acustico o vibratorio - dossi artificiali In particolare, i primi due sistemi di rallentamento si possono adottare su tutte le strade, per la larghezza della carreggiata ovvero per una o piรน corsie nel senso di marcia interessato, mentre i dossi artificiali, evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele al senso di marcia, nel rispetto del comma 5 dellโ€™ art. 179 del Regolamento, possono essere adottati sulle strade ove vige un limite di velocitร  inferiore o uguale a 50 km/h. Lo stesso comma 5 dellโ€™art. 179 stabilisce inoltre che: I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne รจ vietato lโ€™ impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto interventoโ€ฆโ€ .
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