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Ruggero Barbetti Sindaco da Ruggero Barbetti Sindaco pubblicato il 14 Luglio 2016 alle 18:22
[COLOR=darkblue][SIZE=4]DIVIETO DI ACCAMPAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE [/SIZE] [/COLOR] Il Sindaco Premesso - che nell’ambito del territorio comunale, non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire forme di campeggio, mediante accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili; - che neanche sulle aree private, in assenza di idonee condizioni e di specifiche previsioni urbanistiche, è possibile l’accampamento con i “mezzi” predetti; Considerato, quindi, che la sosta e il conseguente accampamento, comporta sicuri inconvenienti, sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, sia sotto quello del pubblico e privato decoro, con probabili e conseguenti forme di “molestia” all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché causa di degrado per l’ambiente; Dato atto che è dovere dell’Amministrazione Comunale, prevenire situazioni che comportino sicuri inconvenienti, sia sotto l’aspetto igienico-sanitario che forme di “degrado ambientale” per la comunità locale e non solo; Visti gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli riguardanti l’igiene pubblica, l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Ritenuto pertanto necessario, per i motivi citati, che su tutto il territorio, in aree pubbliche, di uso pubblico ed anche private, vengano vietati insediamenti non autorizzati che comportino la sosta ed ogni forma di campeggio o accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili; Visto il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, Visto il Regolamento Comunale di Igiene e l’art. 650 del Codice Penale; Visti l’art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Comunale, Visto il decreto del Ministro dell’Interno datato 05.08.2008; ORDINA Per i motivi citati in premessa, 1. Il divieto di sosta (0/24), dal 14 Luglio 2016 al 31 dicembre 2016, su tutto il territorio (aree pubbliche, di uso pubblico e private) per ogni forma di campeggio o accampamento con caravan, roulotte, tende, mezzi meccanici e simili (attrezzati e trasformati in abitazione) e/o insediamenti non autorizzati. 2. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa al: • Prefetto di Livorno • Vice-Prefetto di Portoferraio; • Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio; • Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio; • Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio; • Comando Capitaneria di Porto di Portoferraio; • Comando Corpo Forestale dello Stato di Portoferraio; • Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio; • Comando Stazione Carabinieri di Capoliveri; • Corpo di Polizia Municipale di Capoliveri per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e per l’irrogazione delle relative sanzioni. Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (€ 500,00), a norma del combinato disposto dell’articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94; All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo alla rimozione immediata di ogni materiale e/o all’immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Stante l’inottemperanza all’ordine di cessazione del comportamento vietato e/o al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 C.P. INFORMA Responsabile del Procedimento è il sig. Maurizio Pagni, Responsabile dell’ Area di Vigilanza del Comune di Capoliveri, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza (tel. 0565 – 93.52.00) e-mail: [EMAIL]poliziamunicipale@comune.capoliveri.li.it[/EMAIL]. Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune; - ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune; - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. Il Sindaco Dott. Ruggero Barbetti
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