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GENITORE 98 SANZIONE ELBA 97 da GENITORE 98 SANZIONE ELBA 97 pubblicato il 28 Aprile 2016 alle 16:53
[COLOR=darkblue][SIZE=3]Qui sotto la decisione del giudice sportivo in merito ai fatti accaduti domenica 24 4 2016 al Estraforum di Prato partita finale play-off elba97- Real IL DOPO ELBAโ€“REAL LIVORNO [/SIZE] [/COLOR] 28/04/2016 - Pesante sanzione nei confronti della societร  isolana. Multa per i labronici E' arrivata immediata la sentenza del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto durante la finale dei playoff del girone A di C2. Pesanti sanzioni per l'Elba, da scontare nella prossima stagione, ma nessun intervento sul risultato del campo, che resta di 2โ€“1 a favore della squadra di mister Linaldeddu. Sanzione economica per il Real Livorno. Il testo della sentenza: DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 35. โ€“ RECLAMO DELL'A.S.D. REAL LIVORNO MENS SANA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ELBA 97/REAL LIVORNO MENS SANA DEL 24.4.2016 (2โ€“1).โ€“ L'A.S.D. Real Livorno Mens Sana propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara Elba 97/Real Livorno MensSana, disputata il 24..4.2016 per il Campionato di Calcio a 5 Serie C2 Finale di Playโ€“Off e terminata con il risultato di 2โ€“1, contestandone la regolaritร . Era accaduto, come emerge dal referto dell' Ufficiale di gara , acquisito da questo Giudice Sportivo Territoriale, che al 22' del s.t. della gara,alcuni tifosi della societa' Elba 97 erano scesi dalle tribune fino alle panchine ed avevano aggredito fisicamente alcuni calciatori del Real Livorno Mens Sana fra cui in particolare veniva colpito al volto ripetutamente il calciatore n. 14 Nota Davide appartenente a detta societร . Dopo questo episodio sostiene la reclamante che il proprio calciatore non era piรน rientrato in partita e successivamente si era visto costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livorno che gli rilasciava referto con prognosi di giorni sette s.c.. Per questi motivi la reclamante chiede l'assegnazione della gara in proprio favore. Premesso ciรฒ, osserva il Giudice Sportivo Territoriale che il reclamo non puรฒ essere accolto. L'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplina la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, al primo comma, dopo avere stabilito che detta sanzione si applica con il punteggio di0โ€“6, o con il punteggio acquisito sul campo dalla squadra avversaria se a questa piรน favorevole, alla societร , ritenuta responsabile, anche in via oggettiva, di fatti e situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, dispone che non si applica la predetta punizione sportiva nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della societร , che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le societร . In tale ultimo caso, la societร  ritenuta responsabile, anche oggettivamente, รจ punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, salvo l'applicazione di altre sanzioni per i casi di minore o maggiore gravitร , esclusa, comunque, la punizione sportiva della perdita della gara. La disposizione in parola, come รจ noto, รจ stata voluta dal Legislatore federale per eliminare la strumentalizzazione della normativa precedente, che prevedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la societร  alla quale fossero imputabili, anche in via oggettiva, fatti e situazioni incidenti sul potenziale atletico della squadra avversaria, per episodi dei quali era difficile, se non impossibile, determinare l'effettiva efficacia causale su detta alterazione. Orbene, il caso in contestazione si inquadra perfettamente nella fattispecie ora esaminata. Il trauma subito dal calciatore Nota, dovuto all'aggressione operata dai sostenitori della squadra avversaria, ha determinato solo (realmente o apparentemente) un'alterazione al potenziale atletico della societร  reclamante, che, pertanto, non puรฒ richiedere altro che una diversa applicazione del citato art. 17, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva. Il mancato accoglimento del reclamo comporta l' addebito della tassa di reclamo. Per i suesposti motivi il G.S.T. respinge il reclamo come innanzi proposto dal A.S.D. Real Livorno Mens Sana di Livorno, ordina l'addebito della tassa ed infligge alla Pol. Elba 97 TRE punti di penalizzazione da scontare nel Campionato della prossima stagione sportiva 2016/2017 nonchรฉ UNA giornata di gara di squalifica del campo ai sensi dell'art. 17, 1' comma , 2' parte C.G.S. AMMENDA Euro 500,00 REAL LIVORNO MENS SANA Per lancio di una bottiglia di plastica contenente acqua verso l'arbitro n.2 sfiorandolo. Per lancio verso lo stesso di una trombetta di metallo che lo raggiungeva alla testa e provocandogli un breve ma intenso dolore. Livorno. Si ringraziano quei pseudo tifosi.
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