Gli articoli 29 e 30 della Costituzione
Art 29-La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societร naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio รจ ordinato sullโeguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dellโunitร familiare.
ART. 30- ร dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacitร dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternitร .
PS- Come si puรฒ evincere, nei suddetti articoli si parla di famiglia e di coniugi, senza nessun riferimento ad unioni tra donna e uomo, per cui mi auguro che il nostro paese possa al piรน presto allinearsi agli altri paesi che giร da anni hanno legiferato su questo importante tema, in linea con quello che chiaramente รจ scritto nella Costituzione Italiana.