Legge del 28 dicembre 2015 nยฐ221 art 33--------------
( Gu 18 gennaio 2016 nยฐ13)
CONTRIBUTO DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonchรฉ gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3 bis dellโarticolo 4 del decreto legislativo*** 14 marzo 2011, nยฐ23, รจ sostituito dal seguente;
3 BIS- I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori โPOSSONO ISTITUIREโ, con regolamento da adottare ai sensi dellโart 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nยฐ446, e successive modificazioni, in alternativa allโimposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di 2,50โฌ, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dellโisola minoreโฆโฆ/
*** IMPOSTA DI SOGGIORNO
I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonchรฉ i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localitร turisticheo cittร dโarte,โPOSSONO ISTITUIREโ con โDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOโ una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorioโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆ.