[COLOR=green][SIZE=5]METTIAMO LE COSE IN CHIARO โฆ [/SIZE] [/COLOR]
Abbattimento
Gli alberi, non possono essere abbattuti, salvo che non siano ammalati o creino una situazione di pericolo per persone e cose, oppure quando sono stati piantati troppo vicino al confine della proprietร . L'operazione, in ogni caso, รจ subordinata al rilascio di autorizzazione comunale. La normativa varia da comune a comune (Alcuni richiedono l'autorizzazione per tutte le specie di albero, anche se si tratta di pianta non piรน vegetata, mentre altri la escludono per alcune specie: per esempio per quelle da frutto). L'abbattimento degli alberi del giardino condominiale per trasformare quest'area in parcheggio nell'interesse del condominio puรฒ essere deliberato con il voto favorevole del 4/5 del valore dell'edificio (800/1.000), trattandosi di cambiare la destinazione di una parte comune (Primo comma articolo 117-ter codice civile).
Distanza
Siepi e alberi devono essere messi a dimora rispettando la distanza dal confine. E' quindi opportuno informarsi preventivamente in Comune o presso la Camera di Commercio per verificare se esistono regolamenti o usi locali; in caso affermativo, infatti, ci si deve attendere a queste disposizioni. In mancanza di regolamenti o usi locali si รจ tenuti a osservare una distanza variabile a seconda del tipo di albero. Per quelli ad alto fusto - per esempio: pini, cipressi, noci - la distanza รจ di 3 metri dalconfine. Per gli alberi di alto fusto - quelli i cui rami si diffondono a un'altezza non superiore a 3 metri - la distanza รจ di un metro e mezzo. Per viti, arbusti, siepi e piante da frutta di altezza non superiore a 2 metri e mezzo, infine, la distanza รจ di 50 centimetri. Se perรฒ le siepi sono di ontano, castagno o altre piante simili si recidono periodicamente vicino al ceppo, la distanza dev'essere di 1 metro (2 metri per le robinie). La distanza va calcolata al tempo della messa a dimora e si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero o al luogo in cui va fatta la semina.
Foglie
La caduta di foglie da alberi e arbusti รจ fenomeno del tutto naturale, per cui il proprietario di un albero non รจ responsabile, ai sensi dell'articolo 2051 codice civile (Danni causati da cose in custodia), dei danni provocati dalla loro caldura sulla pavimentazione del fondo confinante (Corte di Cassazione 9/8/2007, n 17493). Successivamente, perรฒ, la Suprema Corte (Sentenza n 1260 del21/1/2008) ha stabilito che, se le foglie che cadono dagli alberi del giardino confinante con il condominio ostruiscono gronde e tombini, si รจ nel diritto di pretendere dal vicino il rimborso delle spese sostenute per liberare questi impianti. Sulla scorta di questa indicazione, e dall'articolo 2043 codice civile, che obbliga l'autore di qualsiasi fatto doloso o colposo che provochi ad altri un danno a risarcirlo, il condominio sul cui balcone cada una notevole quantitร di foglie provenienti dalle piante rampicanti coltivati sul sovrastante terrazzo, puรฒ adire l'Autoritร Giudiziaria chiedendo la rimozione degli arbusti o comunque il risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.
Potatura
Se gli alberi si trovano nel giardino di proprietร esclusiva di un condominio e sono funzionali al decoro dell'intero edificio, per cui la potatura avviene per soddisfare anche questa esigenza, si puรฒ pretendere che il condominio contribuisca alla spesa. L'esistenza di questo presupposto dev'essere provata dal condominio interessato a dividere la spesa con gli altri (Corte di Cassazione 24/8/ 1992, n 9829).
Rami
Se i rami degli alberi condominiali tolgono luce e aria a un appartamento, e le piante sono state messe a dimora a distanza inferiore a quella legale da meno di 20 anni, se ne puรฒ pretendere l'estirpazione. Se invece sono stati piantati a distanza regolamentare si deve accertare che non vi sia stata negligenza nella manutenzione: nel qual caso si puรฒ esigere che i rami causa dellโinconveniente sono tagliati; l'uso delle parti comuni, infatti, non puรฒ arrecare pregiudizio ad alcun condominio (Corte di Cassazione 24/ 8/1992, n 9829).