[COLOR=darkred][SIZE=4] NOTIZIE UTILI PER I DISABILI, LORO FAMILIARI E ALTRI... [/SIZE] [/COLOR]
Veicolo transita in ZTL con a bordo disabile: LA SANZIONE VA ANNULLATA.
Giudice di Pace, Bolzano, sentenza 03/02/2015 nยฐ 47
Il Giudice di Pace di Bolzano, nella sentenza n. 47 del 3 febbraio 2015, ha messo in luce le esigenze sottostanti al trasporto dei disabili, titolari del relativo โcontrassegnoโ o โpermessoโ, in rapporto con la normativa del C.d.S. che disciplina il divieto di transito nelle ZTL. La ricorrente conduceva unโautovettura, con a bordo la propria figlia disabile, titolare di un permesso speciale per disabili rilasciato dal Comune di Bolzano, attraversando unโarea ZTL del medesimo comune. In seguito, lo stesso Comune provvedeva a notificarle tre verbali per aver transitato nella ZTL nonostante il divieto, contestando la violazione dellโart. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada. Il primo verbale si riferiva allโentrata nellโarea ZTL, il secondo allโuscita dalla stessa, il terzo ad un ulteriore accesso alla ZTL, avvenuto 4 giorni dopo rispetto al primo. Va premesso che il Comune di Bolzano, con due ordinanze di poco precedenti alla realizzazione delle asserite trasgressioni, aveva stabilito lโobbligo, per gli automobilisti che avessero voluto transitare nelle aree ZTL, di comunicare preventivamente lโingresso, ovvero di PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA nel termine di 48 ore dallโavvenuto transito. Lโindicazione del contenuto delle ordinanze, nonchรฉ del numero di telefono a cui gli utenti dovevano rivolgersi per comunicare lโaccesso alla ZTL, erano indicati su apposita segnaletica verticale posta in prossimitร dei varchi delle aree in questione.
Nel merito, il Giudice ha osservato che la violazione alle norme del C.d.S., oggetto delle elevate contestazioni, non fa riferimento ad ALCUN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA, OVVERO SUCCESSIVA ALLA CIRCOLAZIONE NELLE ZTL, bensรฌ unicamente al materiale divieto di transito in dette aree. Ha rilevato, oltre a ciรฒ, che la ricorrente non si รจ neppure resa inottemperante alla comunicazione preventiva o successiva, poichรฉ era GIA' AUTORIZZATA a circolare, avendo a bordo del proprio veicolo la figlia disabile titolare di permesso. In particolare il Giudice fa riferimento allโorientamento della SUPREMA CORTE, ESPRESSO NELLA SENTENZA nยฐ719 DEL 2008, dove รจ stato chiarito che il permesso consente allโinvalido di circolare sulle ZTL di tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, โ[โฆ] CON IL SOLO ONERE DI ESPORRE IL CONTRASSEGNO, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, SENZA NECESSITA' che lo stesso faccia riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si trovi a viaggiare, e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri abitativi) [โฆ]โ.
Il Giudice di Pace ha quindi accolto il ricorso, con conseguente ANNULLAMENTO DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE elevati dal Comune di Bolzano e condanna di questโultimo alle spese di lite (ricorso).