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MERLINO da MERLINO pubblicato il 17 Maggio 2009 alle 23:25
PER STANCO SULL'ASFALTO Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 Disposizioni per la paritร  di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 Art. 9. (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto รจ fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivitร  di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalitร  di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. SARA' MA A ME MI SEMBRA CHE LA NORMA SIA STATA ELUSA. COMUNQUE VAI ADALBERTO - SIAMO CON TE
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