credo che molti in questi giorni parlino della proposta di legge per la zona france produttiva dell'Elba.
Ecco il testo della proposta di legge presentata da due (2) deputati di Fratelli d'Italia e non da tutto il gruppo, nessun deputato di altro partito.
3 articoli..... possibilitร di essere approvata? Fate voi! Per me รจ solo demagogia politica... e nella presentazione da degli incapaci agli imprenditori elbani incapaci di essere produttivi sena l'uso dalla Cassa per il Mezzogiorno ed il tenore di vita รจ diminuito.... mah...
Poco Importa da TS
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, TOTARO
Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Isola d'Elba
Presentata il 25 febbraio 2015
Onorevoli Colleghi! L'Isola d'Elba, la terza isola italiana come estensione, da sempre vive una situazione di grave svantaggio competitivo con le altre localitร italiane.
In particolare, il costo della vita, gravato dai prezzi maggiorati dei beni e da servizi sempre piรน lontani e inaccessibili, รจ divenuto insostenibile sia per i cittadini che per le imprese.
Questo grave svantaggio รจ stato in parte compensato fino agli anni ottanta dalla Cassa del Mezzogiorno che ha consentito alle imprese di accedere a finanziamenti a fondo perduto per sviluppare le proprie attivitร , ma dagli anni novanta โ in assenza di investimenti agevolati โ l'economia dell'Isola d'Elba e il tenore di vita dei cittadini residenti si sono gradualmente deteriorati.
Da ultimo, la crisi economica globale ha avuto pesanti ripercussioni, andando ad aggravare una condizione di criticitร intrinseca come quella derivante dall'insularitร e a colpire la principale fonte di reddito del territorio, rappresentata dal settore turistico, con evidenti ricadute negative sia a livello socio-economico sia sul piano occupazionale.
La natura eccezionale di questa condizione di crisi strutturale dell'Isola d'Elba ha spinto l'intera comunitร economica elbana, rappresentata dalle associazioni imprenditoriali del territorio, a richiedere alle pubbliche amministrazioni specifici interventi, attraverso l'utilizzo di strumenti straordinari, che siano idonei a risollevare le condizioni economiche dell'isola.
Per questo motivo, appare necessario un intervento normativo per l'istituzione, nel territorio dell'Isola d'Elba, di una zona franca produttiva, giustificata dall'insularitร dei comuni interessati, che necessitano di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione.
L'espressione ยซzona francaยป indica un istituto di diritto doganale consistente nell'applicazione di un particolare regime di esenzione doganale in un territorio delimitato, in modo che tale porzione di territorio, pur situato all'interno del territorio doganale dello Stato italiano, agli effetti dell'imposizione tributaria sia sottratto al regime doganale ordinario.
Tale riconoscimento consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali come l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche sui servizi turistici, aumentando la competitivitร delle attivitร economiche dell'Isola, allungando la stagione turistica e favorendo l'attrazione di importanti investimenti nel territorio.
Nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane รจ contenuta nell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), successivamente modificata da una serie di interventi normativi.
Tali aree sono caratterizzate da alcuni benefรฌci fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e micro imprese produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
In particolare, sono previsti:
1) l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, parziale per i successivi periodi fino al nono;
2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attivitร produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
3) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi cinque anni di attivitร , parziale per i successivi periodi fino al nono.
In ragione delle caratteristiche naturali e di popolazione dell'isola, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare l'unica strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio e promuoverne un equilibrato sviluppo.
L'istituzione di una zona franca produttiva nell'Isola d'Elba, infatti, non deve considerarsi un privilegio ma l'unico rimedio per compensare le difficoltร di un'isola dove i costi di produzione sono molto piรน alti che nel resto d'Italia a causa dell'assenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia.
Gli interventi proposti sono quindi finalizzati alla riqualificazione di queste aree, attraverso l'incentivazione, il rafforzamento e la regolarizzazione delle attivitร imprenditoriali localizzate al loro interno.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 istituisce nel territorio dell'Isola d'Elba una zona franca produttiva a decorrere dall'anno 2015. L'articolo 2 prevede i benefรฌci e le agevolazioni per le imprese che decidono di operare nell'ambito della zona franca produttiva. Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Isola d'Elba).
1. Al fine di favorire le attivitร industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonchรฉ di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, รจ istituita, a decorrere dal 10 marzo 2015, una zona franca produttiva nel territorio dell'Isola d'Elba.
Art. 2.(Disciplina della zona franca produttiva).
1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si applicano alle piccole e micro-imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attivitร economica a decorrere dal 10 marzo 2015, nonchรฉ, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attivitร prima di tale data.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo
1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 รจ subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 3.(Copertura finanziaria).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o piรน decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalitร tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.